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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Il procedimento di elezione dei giudici costituzionali 'a camere separate' nella legge costituzionale approvata il 12 aprile 2016

La legge costituzionale approvata in seconda deliberazione della Camere il 12 aprile 2016 (e pubblicata, ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2016) interviene, tra l’altro, a ridisciplinare il procedimento di elezione dei giudici della Corte costituzionale di derivazione parlamentare. Il suo art. 37 reca una modifica all’art. 135, primo comma, Cost. – ove di prevede, com’è noto, l’elezione di 5 giudici della Corte costituzionale da parte dal Parlamento in seduta comune – stabilendo che il medesimo procedimento avvenga “a Camere separate” e attribuendo alla (sola) Camera l’elezione di 3 giudici costituzionali e al (solo) Senato l’elezione degli ulteriori 2. Alla modifica della disposizione sulla titolarità dell’elezione dei giudici eletti dal Parlamento si accompagnano ulteriori interventi relativi alle modalità di elezione degli stessi giudici costituzionali, recate dagli artt. 38, comma 16, e 39, comma 10, della stessa legge costituzionale, finalizzati, rispettivamente, a novellare l’art. 3, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in modo tale da riferire le maggioranze ivi richieste (senza modificarle) alle due Camere individualmente intese, nonché a stabilire che, in sede di prima applicazione, le nuove nomine siano attribuite “alternativamente, nell’ordine” alla Camera e al Senato. Alla luce delle tre disposizioni citate emerge dunque il seguente quadro complessivo: i giudici costituzionali restano 15; la componente della Corte costituzionale di derivazione parlamentare resta di 5 giudici; la elezione di questi non avviene più da parte del Parlamento in seduta comune, bensì da parte delle due Camere che, separatamente, ne eleggono, rispettivamente, 3 (la Camera) e 2 (il Senato); il quorum di elezione resta immutato tanto nei primi due scrutini che in quelli seguenti, essendo richiesta dapprima la maggioranza dei due terzi dei componenti e poi quella dei tre quinti dei componenti, ma tali maggioranze sono ora riferite al plenum di ciascuna Camera individualmente considerata; il passaggio al nuovo sistema di elezione prevede che, una volta entrata in vigore la modifica costituzionale (e, come si vedrà, terminata la legislatura), il primo giudice ad essere eletto secondo il nuovo sistema spetti alla Camera, il successivo al Senato e così via, fino al rinnovo completo dei cinque giudici eletti dal Parlamento in seduta comune; a seguire, alla cessazione del mandato di ciascun giudice eletto da una delle due Camere, sarà la stesso ramo del Parlamento che ha eletto il giudice uscente a eleggerne il sostituto. Infine, per completezza, va segnalata anche l’ulteriore modifica recata dallo stesso art. 37 della legge costituzionale all’art. 135, settimo comma, Cost., nella parte in cui rivede, alla luce della mutata composizione del Senato, i requisiti soggettivi per l’individuazione dei cittadini da poter includere nell’elenco da cui sono sorteggiati i giudici aggregati per i giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica. A tal fine, si richiede ora la sussistenza dei requisiti per l’elezione a deputato, in luogo di quelli per l’elezione a senatore precedentemente previsti... (segue) 



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