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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Considerazioni sul riparto di competenze in materia di sanità delineato dalla legge costituzionale recentemente approvata

L’art. 117 Cost., come modificato, include tra le materie di esclusiva competenza statale le “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute” e tra le materie di competenza regionale la “programmazione e organizzazione dei servizi sanitari”.

Per un verso, non si ragiona più in termini di principi fondamentali, ma di disposizioni che non richiedono svolgimenti normativi ulteriori, per altro verso, sembra riconoscersi uno spazio, seppur limitato, al legislatore regionale.

Rispetto a quello attuale il nuovo riparto di competenze non appare meno incerto quanto ad implicazioni concrete né sembra idoneo a far cessare il contenzioso; contenzioso dal quale è derivata una giurisprudenza costituzionale dall’andamento non sempre lineare.

A tal proposito è utile richiamare alcune sentenze, incluse quelle più significative (510/2002; 328/2006; 371/2008; 207/2010; 54/2015) per il modo d’intendere il controverso rapporto fra “tutela della salute” e organizzazione sanitaria, in alcuni casi rivendicata come materia a sé stante, di competenza residuale. 



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