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NUMERO 14 - 13/07/2016

 Sul limite della non irreversibilità degli effetti nell'attuazione in sede di ottemperanza di sentenze meramente esecutive

La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 10 maggio 2016, n. 158 si occupa della esecutività e della esecutorietà delle sentenze non passate in giudicato formale rese in unico grado dal Tribunale superiore delle acque. In ragione del rinvio dinamico contenuto nell’art. 208 t.u. n. 1775/1933 alla disciplina processual-amministrativa, le considerazioni svolte dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche possono essere estese alle sentenze meramente esecutive del TAR e del Consiglio di Stato. Come noto, l’esecutorietà della sentenza a prescindere dal passaggio in giudicato conferisce un più incisivo carattere di effettività alla pronuncia del giudice, favorendo, per quanto possibile, la tutela anticipatoria della pretesa fatta valere con il ricorso, conformemente al principio della pienezza della tutela, cui si connette il valore della effettività, della concentrazione delle forme di protezione assicurate nel giudizio e della ragionevole durata del processo. Sennonché, ricorre in giurisprudenza l’affermazione secondo cui l’esecuzione delle sentenze meramente esecutive si caratterizzerebbe per un’intrinseca provvisorietà, atta ad evitare l’introduzione di un assetto definitivo ed immutabile degli interessi in gioco. Secondo l’orientamento giurisprudenziale tutt’ora prevalente, che pur valorizza le esigenze di una tutela celere, non tutti gli effetti dell’ottemperanza connessi al giudicato potrebbero, quindi, essere anticipati. La sentenza in commento del Tribunale superiore delle acque fornisce l’occasione per valutare se detto orientamento, formatosi vigente l’art. 33 l. n. 1034/1971, meriti di essere riesaminato alla luce della progressiva valorizzazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e sulla base di alcune innovative disposizioni del c.p.a., e se, quindi, sia possibile giungere a diverse conclusioni in ordine ai limiti che i poteri del giudice dell’ottemperanza incontrano nel dare attuazione a sentenze non passate in giudicato formale; limiti che, ove sussistenti, deriverebbero dall’eventualità di una riforma della sentenza a seguito di impugnazione... (segue) 



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