Log in or Create account

FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 1 - 04/03/2016

 Corte di Giustizia, Sentenza del 28/07/2016, in tema di applicazione delle norme nazionali in materia di contenimento della spesa pubblica all’AGCom (con nota di C.G.)

La questione in esame trae origine da un giudizio proposto prima al TAR e poi al Consiglio di Stato da parte dell’Agcom che ha contestato la decisione del legislatore italiano di applicare alle autorità indipendenti – mediante l’inserimento delle stesse nell’elenco delle PP.AA. tenuto dall’Istat – le disposizioni riferite al contenimento della spesa pubblica. Secondo l’Autorità, l’applicazione di tale normativa avrebbe l’effetto di imporle restrizioni sotto il profilo organizzativo e finanziario, tale da minare la propria indipendenza e l’efficacia della sua azione nel settore di competenza.

Il Consiglio di Stato ha rinviato la questione in CGUE, ritenendo che si dovesse verificare se la normativa interna fosse in contrasto con i principi di imparzialità e indipendenza (sotto il profilo organizzativo e finanziario) di cui all’art. 3 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)  e con il profilo sostanzialistico dell’autofinanziamento per le attività di cui all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Ebbene, la CGUE ha confermato che gli Stati membri debbano prevedere che le ANR, per rispettare i principi di imparzialità e indipendenza, dispongano di risorse finanziarie proprie, tuttavia, ha stabilito che la riscossione dei diritti amministrativi di cui all’art. 12 della direttiva non conferisce un diritto assoluto all’Agcom di fissare l’importo dei medesimi, senza tenere conto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica. Ciò, peraltro, è dimostrato anche dal fatto che i citati diritti hanno carattere tributario, rientrando perciò nella potestà impositiva dello Stato.  Alla luce di tali considerazioni, dunque, è stato stabilito la conformità della normativa italiana, rispetto alla normativa europea sopra richiamata, che assoggetta le ANR alle disposizioni sulla finanza pubblica.

Con nota di C.G.



Execution time: 10 ms - Your address is 3.137.165.58
Software Tour Operator