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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 2 - 21/11/2016

 La nuova riforma Rai: legge n. 220/2015 e il confronto europeo

Il settore radiotelevisivo italiano, sviluppatosi per lungo tempo in assenza di un quadro normativo organico, è regolato dal Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar), che, incorporando la disciplina dettata dal precedente Testo Unico della Radiotelevisione, riunisce, in un unico corpus normativo, i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e le disposizioni emanate negli ultimi 40 anni in materia di radiotelevisione. Il lungo percorso che ha condotto all’attuale regolamentazione è stato avviato negli anni ‘60 dalla Corte Costituzionale, attraverso una serie di pronunce che hanno fissato i punti cardine attorno ai quali sviluppare la disciplina del settore radiotelevisivo, affermando, inizialmente, la legittimità della riserva pubblica in ragione della scarsità delle frequenze disponibili (sentenza n. 59 del 1960) e successivamente in relazione alla natura di servizio pubblico essenziale dell'attività radiotelevisiva (sentenza n. 225 del 1974). La stessa Corte – dapprima con la sentenza n. 202 del 1976 e poi con le sentenze n. 420 del 1994 e n. 466 del 2002 – ha poi aperto il mercato alle imprese private al fine di consentire il  rispetto dei principi di pluralismo informativo, libertà di espressione e di iniziativa economica sanciti dagli articoli 21 e 41 della Carta Costituzionale. Gli interventi legislativi hanno sempre rincorso gli approdi raggiunti dalla Corte Costituzionale, senza mai tuttavia giungere ad una compiuta definizione dell'assetto regolamentare del settore e  consentendo, a volte, alla politica di influenzare lo sviluppo radiotelevisivo in base a fini ultronei rispetto alla necessità di garantire i principi costituzionali di pluralismo, libertà di informazione e libertà economica. In tempi più recenti, un forte impulso innovativo al settore è stato impresso dall'evoluzione tecnologica, in particolar modo dall'introduzione del sistema digitale che ha consentito di trasmettere contemporaneamente segnali di natura diversa, quali suoni, immagini e dati, combinando così più mezzi di comunicazione (telefonia, televisione, computer). Tale fenomeno (c.d. di convergenza tecnologica) ha ridotto sensibilmente le differenze esistenti tra le diverse piattaforme di telecomunicazione, suggerendo l'abbandono della tradizionale distinzione tra strumenti di telecomunicazione e settore radiotelevisivo a favore dell'adozione di una disciplina comune. Il legislatore comunitario, attraverso la Direttiva 2007/65/CE, non a caso denominata “Servizi di media audiovisivi” (introdotta nel nostro Paese dal decreto legislativo 44/2010), ha recepito tale mutamento tecnologico, istituendo un complesso di norme comuni a tutti i servizi di media audiovisivi, ivi incluso il settore radiotelevisivo. La normativa italiana, già con l'introduzione della Legge Gasparri, in cui l'assimilazione del settore radiotelevisivo a quello della telecomunicazione era tuttavia funzionale all'ampliamento del mercato rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina antitrust, aveva abbracciato tale impostazione, ricomprendendo, in un unico testo di legge, la disciplina relativa alle diverse piattaforme comunicative. L'inclusione del settore radiotelevisivo nel più ampio alveo delle telecomunicazioni, e quindi la sua  equiparazione a servizi rispondenti a logiche prettamente commerciali,  ha inevitabilmente modificato l'impostazione dogmatica che aveva accompagnato il settore radiotelevisivo dalla sua nascita, che giustificava l'intervento pubblico, inizialmente addirittura in condizioni di monopolio, in ragione delle prerogative di carattere pubblico ricoperte dall'attività radiotelevisiva.  Tale mutamento di prospettiva ha imposto altresì una rivisitazione del ruolo della televisione pubblica, la cui presenza non può più essere giustificata sulla base delle tradizionali motivazioni storiche, ma solo in funzione della capacità di assicurare un quid pluris di autorevolezza e qualità dei contenuti rispetto agli attori privati del settore... (segue)



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