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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 L'applicazione di misure straordinarie alle imprese esercenti attività sanitaria per conto del s.s.n., implicate in procedimenti penali per fatti corruttivi o destinatarie di informazioni antimafia

Sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2016 sono state pubblicate le “Quarte linee guida” emanate dal Ministero dell’Interno, d’intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e con il Ministero della Salute, per l’applicazione dell’art. 32, commi 2-bis e 10 del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., nella l. 11 agosto 2014, n.114, alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio Sanitario Nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’art.8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502. L’emanazione delle succitate Linee guida è correlata all’art.1, comma 704, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, nel modificare l’art. 32 d.l. n. 90/2014, ha stabilito l’estensione delle misure ivi previste anche alle imprese succitate. La normativa di riferimento è costituita dall’art. 32 d.l. n. 90/2014, il quale ha introdotto misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, allorquando esse siano coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive (lo stesso vale per i concessionari di lavori pubblici e per i contraenti generali). Detto articolo, infatti, al comma 1, prevede che ove l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p., ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di uno dei sopraccennati  pubblici appalti, il Presidente dell’ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto territorialmente competente misure che possono comportare, alternativamente:  l’ordine di rinnovare gli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto oggetto del procedimento penale (art. 32, co.1, lett. a); di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale (art. 32, co.1, lett. b); di provvedere alla adozione della misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa qualora le indagini riguardino componenti  di organi societari diversi da quelli che hanno compiti di amministrazione (art. 32, co. 8)... (segue)



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