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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza (LEA)

Si è in presenza di un tema di rilevante interesse anche per la riflessione costituzionalistica. Un interesse non riferibile esclusivamente ad alcuni aspetti specifici ma destinato soprattutto alla configurazione del diritto alla salute considerato come uno dei diritti sociali di maggiore rilevanza per il quale si pone l’esigenza di individuare il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo. Una prospettiva di analisi quanto mai lineare anche se, secondo una ricostruzione operata da una parte della dottrina, la struttura giuridica del diritto alla salute è complessa, in quanto accanto ad un nucleo di diritti a prestazione convivono situazioni giuridiche che hanno il carattere dei diritti di libertà. Va quindi presa in considerazione un’area di riflessioni che deve necessariamente partire dal concetto di livelli essenziali di assistenza (LEA), individuati in ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, al fine di cogliere i rapporti coi i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale secondo quanto disposto dall’art. 117, comma 2 lettera m), della Costituzione così come innovata dalla riforma del Titolo V del 2001. Si evince l’esistenza di un quadro che riguarda il concetto di livello essenziale delle prestazioni (LEP), quello dei livelli essenziali di assistenza (LEA), intendendo per quest’ultimi quei LEP che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dovrà assicurare, il sistema dei rapporti tra i LEA ed il diritto alla salute ed in ultima analisi le interrelazioni tra i LEA e la tutela del sistema di welfare. Quest’ultimo profilo meriterebbe una riflessione più approfondita di quella che questo intervento potrà offrire. Come si costaterà successivamente, c’è la consapevolezza che «chi mina lo Stato sociale mina la democrazia e sovverte il quadro costituzionale “materiale”» e che un ordinamento  che  si  definisca  democratico,  «per  essere realmente tale, per garantire l’effettività del principio  di  democraticità,  deve  porsi  necessariamente  anche  quale  Stato sociale»,  «temperando le ingiustizie». Emerge pertanto un intreccio normativo quanto mai complesso che va sottoposto a valutazione critica avendo come punto di riferimento immediato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (di seguito dPCM) pubblicato il 18 marzo 2017 destinato a definire e aggiornare i Livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7 del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992. È evidente che il riferimento a questo Decreto legislativo riguarda il dato normativo espresso dopo le diverse innovazioni che lo hanno integrato e modificato. Un processo che comunque parte da lontano e precisamente dalle indicazioni della Legge n. 833 del 1978, art. 3, comma 2, secondo la quale lo Stato nel contesto della programmazione economica nazionale, fissa, insieme alle Regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e determina i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini.  Successivamente un altro intervento di rilievo è offerto dal Decreto legislativo n. 502 del 1992. Secondo quanto dispone l’art. 1 di quest’ultimo dato normativo, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e dell’intera collettività. In questa prospettiva il Servizio Sanitario Nazionale assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale ed individuati contestualmente alla identificazione delle risorse finanziarie. La determinazione del Piano sanitario nazionale è imputata al Governo che agisce su proposta del Ministro della salute, sentite fra l’altro le Commissioni parlamentari competenti per la materia, tenendo conto delle proposte presentate dalle Regioni, nonché dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Piano è adottato ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 gennaio 1991 n. 13 d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Queste scelte hanno legittimato l’approvazione del dPCM del 29 novembre 2001 che, nel definire i livelli essenziali di assistenza sanitaria, considera tali: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; l’assistenza distrettuale;  l’assistenza ospedaliera... (segue) 



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