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NUMERO 4 - 14/02/2018

 Riflessioni a margine della sentenza n. 105 del 2017

Con sentenza n. 105 del 2017, depositata lo scorso 12 maggio, la Corte costituzionale ha definito il giudizio avente ad oggetto l’art. 1, l. reg. Puglia n. 41 del 2014 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), così come sostituito dall’art. 1, l. reg. n. 7 del 2016. Tale disposizione era composta da tre commi: i primi due concernenti l’imposizione e la disciplina di un vincolo di destinazione urbanistica di durata settennale, relativo ai terreni colpiti da xylella fastidiosa o da co.di.r.o (complesso disseccamento rapido dell’olivo), il quale vieta il rilascio di permessi di costruzione su di essi; l’ultimo comma, invece, istitutivo di una deroga al predetto vincolo per le «opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente», le quali presentino, inoltre, ulteriori specifici requisiti indicati dalla norma stessa. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione in parola, lamentando la violazione di una pluralità di parametri: si tratta degli articoli 3, 41, 42, 43, 117, primo comma (in relazione agli articoli 43 e 49 TFUE), terzo comma, 118 e 120 della Costituzione. La Corte, tuttavia, ha dichiarato inammissibili le censure sollevate in riferimento alla maggior parte delle disposizioni costituzionali invocate per difetto di (adeguata) motivazione. Quanto, invece, alle doglianze principali, formulate in relazione agli articoli 117, terzo comma, e 118 Cost., occorre spendere qualche parola in più. Innanzitutto il ragionamento su cui esse poggiano può essere sintetizzato nei termini seguenti: l’art. 1, l. reg. Puglia n. 41 del 2014, come modificato nel 2016, sarebbe di ostacolo alla realizzazione del metanodotto TAP e della rete nazionale di Snam Rete Gas, nonché dei metanodotti di interesse nazionale appartenenti alla rete nazionale di gasdotti, qualora tali infrastrutture siano localizzate nelle aree interessate dall’infezione di xylella fastidiosa e co.di.r.o. Ciò in ragione del fatto che esse non rientrerebbero nella deroga al vincolo urbanistico prevista dal terzo comma dell’art. 1 poiché non si tratta di opere pubbliche, né tantomeno le medesime sono volte «alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente», come invece richiesto dalla norma regionale. Conseguenza ultima di tale ragionamento è che la disposizione regionale avrebbe l’effetto di impedire il rilascio, da parte della Regione Puglia, della intesa prevista nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione degli impianti. Da qui il lamentato contrasto tra la norma impugnata e i principi fondamentali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 1, commi 7, lett. g), e 8, lett. b), n. 2, della legge n. 239 del 2004, nonché tra la medesima norma e il riparto costituzionale delle competenze amministrative attuato, così come attuato dall’art. 29, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 112 del 1998. Tali censure, tuttavia, sono state respinte dai giudici costituzionali in riferimento ai primi due commi dell’art. 1, l. reg. Puglia n. 41 del 2014, come modificato nel 2016: ciò sul presupposto che il vincolo di destinazione posto e disciplinato da tali norme rientri a pieno titolo nella competenza regionale concernente il “governo del territorio”, nell’ambito della quale è ricompreso «tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività e, dunque, l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio», e che tali commi, seppure con qualche piccola modifica, si limitano di fatto a ricalcare la precedente disciplina regionale in materia, che già riduceva la possibilità di edificare su terreni agricoli. Diverso è stato, invece, l’esito dello scrutinio relativo al terzo comma dell’impugnato art. 1. La norma de qua, infatti, è stata dichiarata incostituzionale con una pronuncia che merita particolare attenzione, sia sotto il profilo dell’iter logico-giuridico che ha condotto la Corte a tale conclusione, sia in riferimento alle conseguenze che il Giudice delle leggi ha ritenuto di dover trarre dalla declaratoria di accoglimento: come si avrà modo di vedere, il cattivo uso del paradigma dell’“intreccio” da parte dei giudici costituzionali ha prodotto un effetto indesiderato, al quale, nella sentenza, essi hanno cercato di porre rimedio attraverso una soluzione giuridica che desta non poche perplessità... (segue)



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