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NUMERO 4 - 14/02/2018

 Il contesto europeo può condizionare il potere presidenziale di affidamento dell'incarico di governo?

Da qualche anno il sistema parlamentare italiano è in crisi. Una delle cause principali è da ravvisare nella mancanza di partiti capaci di stare in parlamento, e dunque sufficientemente stabili e solidi da esprimere con continuità valori unitari e trasmettere fiducia ai cittadini, facilitando la convivenza. Spesso siamo in presenza di partiti e coalizioni fragili e polarizzate, di sovente personalizzate, che si scompongono e si riaggregano dopo le elezioni. Questo stato di cose è influenzato dal contesto non solo interno, bensì anche internazionale ed europeo, perché “context matters” come afferma Giovanni Sartori, il padre della scienza politica italiana. L’incapacità di gestire fenomeni complessi, come quello dell’immigrazione o della sicurezza, ha scatenato reazioni populiste e antipartitiche che influiscono altresì – data la stretta interrelazione fra politica italiana e quadro istituzionale europeo - sul grado di legittimazione dell’Unione europea e sulla credibilità dell’Italia nello svolgere un ruolo di leader nel processo di integrazione europea. Il rischio è alto che questo stato di cose si perpetui anche in seguito alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. I sondaggi elettorali sembrano concordi nel prevedere un parlamento sospeso, un hung parliament per usare un’espressione cara al modello Westminster, ove nessun partito o coalizione ha la maggioranza dei seggi nelle Camere e, dunque, è capace di esprimere un governo stabile. Se questa prospettiva si realizzasse, si può facilmente prevedere come la formazione del nuovo governo dipenda in larga parte dal ruolo che svolgerà il Presidente della Repubblica. La sua azione diventerà decisiva non solo nell’identificare un nuovo soggetto incaricato di formare il governo, ma anche nel fare emergere una maggioranza parlamentare eventualmente non coincidente con le coalizioni e le proposte politiche presentate agli elettori. La giurisprudenza costituzionale riconosce ormai che il Presidente della Repubblica possa “indirizzare gli appropriati impulsi ai titolari degli organi che devono assumere decisioni di merito, senza mai sostituirsi a questi, ma avviando e assecondando il loro funzionamento, oppure, in ipotesi di stasi o di blocco, adottando provvedimenti intesi a riavviare il normale ciclo di svolgimento delle funzioni costituzionali”. In tale ambito rientra la decisione di nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, dei ministri, per consentire l’operatività del potere esecutivo. Nei casi più gravi di crisi di governo, il Presidente può spingersi fino a sciogliere le Camere, e ciò per consentire al corpo elettorale di esprimersi indicando la soluzione politica a una condizione di grave crisi capace di menomare la rappresentatività del parlamento o di impedire la formazione di un governo. In effetti, la brevità e indeterminatezza della disciplina costituzionale sulla formazione del governo consente il rinvio a una serie di convenzioni, prassi e regole non scritte, come anche ad alcuni elementi di fatto, come la percezione che del ruolo del presidente hanno maturato gli operatori costituzionali e l’opinione pubblica. La dottrina è, infatti, pressoché unanime nel riconoscere come la Costituzione abbia rinunciato a razionalizzare in modo significativo la forma di governo parlamentare. In questa ricostruzione, il Capo dello Stato gode di “una ampia libertà di manovra” e la possibilità di pienamente svolgere quel ruolo di “magistratura di influenza”, di “moderazione e di stimolo nei confronti di altri poteri, in ipotesi tendenti ad esorbitanze o ad inerzia”, che costituisce “il cuore del ruolo presidenziale nella forma di governo italiana. Il conferimento dell’incarico s’inserisce nel quadro fin qui delineato. Secondo la dottrina prevalente, la decisione di conferire l’incarico presenta carattere discrezionale, essendo vincolato quanto al fine da raggiungere, che consiste pur sempre nell’incaricare una personalità politica che sia in grado di formare un governo che goda della fiducia delle due camere. E la prassi non ha mancato di evidenziare sia casi in cui la scelta è stata sostanzialmente predeterminata dai risultati elettorali, sia casi nei quali la presenza di situazioni particolarmente critiche o di disaggregazione delle forze politiche hanno ampliato i margini di azione del Capo dello Stato. Tant’è che in qualche ipotesi si è parlato di “governo del Presidente” o di “governi tecnici”, per quanto si tratti di governi soggetti alle comuni regole del rapporto fiduciario e che giuridicamente non possono rivendicare una maggiore indipendenza dal Parlamento. Si pensi, ad esempio, ai governi tecnici della XII legislatura (Ciampi e Dini), che hanno cercato di stabilire un rapporto fiduciario con il parlamento, che si fondava sulla lista delle “cose da fare” in via preferenziale, ossia su un programma di governo dettagliato e preciso sul lato dell’indirizzo politico... (segue)



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