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La disciplina dei rifiuti ricade, per consolidata giurisprudenza costituzionale, nell’ambito della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Nel settore dei rifiuti, peraltro, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, di competenza regionale, per cui la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato. In particolare, con la materia dei rifiuti trovano rilevanti punti di contatto le materie governo del territorio, protezione civile, tutela della salute ed energia, tutte rientranti nella potestà legislativa «concorrente» delle Regioni. Nel settore dei rifiuti, pertanto, assai ricorrenti sono le ipotesi di «interferenza» tra materie di competenza statale e materie di competenza regionale (c.d. «concorrenza di competenze»), che la Corte costituzionale, risolve ricorrendo, in via (tendenzialmente) alternativa, al criterio di «prevalenza» o al principio di «leale collaborazione»: al primo, quando, nell’ambito dell’intreccio delle materie, sia possibile ravvisare la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri; al secondo, ove non possa ravvisarsi tale sicura prevalenza, con il conseguente obbligo per la legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze. Il concreto atteggiarsi del rapporto tra criterio di prevalenza e principio di leale collaborazione nel settore dei rifiuti non può essere ricostruito in modo sistematico se non attraverso l’analisi della relativa casistica. Al riguardo, di estrema utilità si rivela l’esame della giurisprudenza costituzionale in materia di rifiuti radioattivi, dalla quale emerge che se, da un lato, è oramai principio acquisito che la legislazione regionale possa venire spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà allo Stato, dall’altro, però, tale principio incontra un’importante eccezione nel caso in cui la funzione centralizzata rivesta natura eminentemente tecnica. È questa un’ipotesi di esclusione dell’operatività degli strumenti collaborativi che sembra assumere particolare rilievo a fronte della recente sottoposizione (tramite la legge di bilancio 2018) del settore dei rifiuti alla regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ridenominata, in ragione delle nuove competenze, «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente»), ossia di un’Autorità indipendente appartenente al livello statale e dotata di ampi poteri normativi regolamentari, di carattere spiccatamente tecnico… (segue)
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