Grande attenzione e accesi dibattiti ha suscitato in Italia l’emanazione del D.L. n. 73 del 2017, coordinato con la legge di conversione n. 119 del 2017, in materia di “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che ha reso gratuiti ma obbligatori dieci tipi di vaccinazioni per i minori da zero fino a sedici anni di età e per tutti i minori stranieri non accompagnati. Il Governo italiano ha ravvisato la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale”; nonché, la necessità di garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica europea. Lo scopo della normativa è quello di raggiungere la soglia del 95% di copertura vaccinale contro le malattie a rischio epidemico. Dal 2013, infatti, si è verificata in Italia una tendenziale diminuzione del ricorso alle vaccinazioni – sia obbligatorie, sia consigliate – con conseguenziale copertura vaccinale al di sotto della soglia anzidetta. Diminuzione delle vaccinazioni dovute, presumibilmente, agli importanti risultati raggiunti in Italia, con circa il 98% della popolazione sottoposta a vaccinazione, con conseguente diminuzione nella collettività della percezione della pericolosità del contagio. Sotto un profilo più d’interesse costituzionalistico, la quaestio ruota attorno alla previsione di cui all’art. 32 Cost., laddove l’individuo che, di regola, “non può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario” incontra tuttavia il limite – rectius: la deroga alla regola – offerta dall’introduzione di una “disposizione di legge” che ne possa limitare la libertà. La questione, dunque, che viene qui in rilievo non è tanto se dinanzi ad un “conflitto” debba aprioristicamente e in ogni caso prevalere una interpretazione che privilegi la salute collettiva rispetto a quella del singolo individuo o viceversa, quanto piuttosto verificare quando si possa limitare la libertà di cura del singolo, ritenendo sul punto che la salute del singolo incontri il limite più sensibile nell’altrui diritto alla salute, così privilegiandosi la dimensione sociale, in chiave solidaristica. Trattamento sanitario dell’individuo che non può in ogni caso essere consentito ove non si rispetti il “limite irriducibile della persona umana”: ciò in forza non solo di quanto espressamente statuito dal secondo comma dell’art. 32 Cost., ma anche in base al principio “personalista”, ex art. 2 Cost., cui è informato l’ordinamento italiano. Di siffatti principi, com’è noto, ha fatto, più volte, applicazione la Corte costituzionale italiana, ritenendo l’obbligo vaccinale costituzionalmente legittimo poiché posto a tutela della salute sia individuale sia collettiva e perché il limite all’autodeterminazione di ciascuno si giustifica solo in presenza dei rischi per gli altri. Da ultimo, con la sent. n. 5 del 18 gennaio 2018, la Corte costituzionale italiana ha ribadito non solo la prevalenza dell’interesse collettivo rispetto a quello individuale ma ha anche avallato la legittimità costituzionale del D.L. n. 73 del 2017 laddove ha ritenuto la straordinaria necessità ed urgenza di misure idonee ad estendere e rendere effettivi gli obblighi vaccinali vigenti, in conformità al c.d. “principio di precauzione” che prescrive di neutralizzare o minimizzare i rischi per la salute umana, anche qualora non del tutto accertati. Tutela costituzionale ex art. 32 che sorregge anche la previsione degli obblighi vaccinali nei confronti dei minori stranieri: infatti, non solo la protezione vaccinale attiene al nucleo irriducibile del diritto alla salute, che spetta a ciascun essere umano, ma anche gli obiettivi di tutela della salute perseguiti attraverso la profilassi preventiva contro le malattie infettive sarebbero frustrati se determinate categorie di persone presenti sul territorio fossero escluse dalla copertura vaccinale… (segue)