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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Il diritto alla salute nell'ordinamento costituzionale francese

L’ordinamento francese riveste, per gli scopi del nostro Convegno, un indubbio interesse. Secondo l’Eurostat, infatti, la Francia è il Paese Europeo che spende di più per la sicurezza sociale (il 34,3% del PIL nel 2014), e possiede un imponente sistema sanitario nazionale ad accesso gratuito. Secondo i dati forniti nel 2016 dal Ministère des Affaires sociales et de la Santé, nel 2015 la consumazione di prestazioni mediche e beni sanitari in Francia ha raggiunto 194,6 miliardi di euro, vale a dire più di 2.900 euro per abitante. Di questa spesa, il 76,8% è finanziata dalla Sécurité sociale: «Elle représente désormais 8,9 % du PIB ; ce pourcentage, qui progressait depuis 2012, recule légèrement en 2015 (-0,04 point). Le rythme de croissance de la CSBM, inférieur à 3,0 % depuis 2010, est à nouveau moins dynamique en 2015 et s’établit à 1,8 %. […] La dépense courante de santé au sens international (DCSi) en France représente 11,1 % du PIB en 2014, dernière année disponible en comparaison internationale. La France se place ainsi en cinquième position au sein de l’OCDE, loin derrière les États-Unis et à un niveau très proche de la Suède, de l’Allemagne et des Pays-Bas». Il sistema sanitario francese, peraltro, ha recentemente beneficiato di un importante aggiornamento legislativo dato dalla Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, con la quale è stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2016, la Protection universelle maladie (puma), in sostituzione della vecchia Couverture maladie universelle (cmu) che tanti problemi aveva creato. Con qualche approssimazione ed in estrema sintesi può dirsi che la cmu consisteva in un meccanismo fondamentalmente basato su di un triplo regime: assicurati, aventi diritto, beneficiari della cmu di base. Quanto ai primi, si trattava di coloro che, in ragione del lavoro svolto, erano coperti da un’assicurazione medica obbligatoria e ricadevano sotto il régime général de sécurité sociale. L’accesso a tale regime, peraltro, era condizionato allo svolgimento di un activité minimale d’assujettissement (legata, ad esempio, all’orario di lavoro) al di sotto della quale si perdeva parzialmente o totalmente il diritto alla copertura assicurativa. Gli “aventi diritto” erano invece coloro i quali, pur non essendo direttamente titolari di un’assicurazione obbligatoria, erano comunque da questa (obbligatoriamente) coperti in virtù del particolare legame intrattenuto col suo titolare (ad esempio: coniuge, figlio, ecc.). Qualora un individuo, regolarmente residente in Francia, non rientrasse in nessuna delle due categorie sopraindicate, egli era allora coperto dalla c.d. “cmu di base”, che garantiva l’accesso alle cure e il rimborso delle prestazioni mediche e dei farmaci da parte dello Stato. L’iscrizione alla cmu doveva essere rinnovata ogni anno. La cmu, peraltro, non era sempre gratuita: al di sopra di un certo reddito annuo, il beneficiario era tenuto a versare una «cotisation» pari all’8% della parte di reddito eccedente. La cmu poneva, in particolare, due gravi problemi di funzionamento. Il primo, relativo al fatto che molti medici rifiutavano di prendere in cura i pazienti beneficiari della cmu di base in quanto non era possibile praticare, nei loro confronti, tariffe maggiorate. Tale circostanza, messa in luce da uno studio di Médecins du Monde del 2006 e poi confermata da analisi successive, fu oggetto di un’iniziativa di contrasto da parte dell’ex Ministro della Salute Roselyne Bachelot (in parte tradottasi in alcune norme contenute nella c.d. loi Bachelot). Il secondo problema era, invece, legato alla natura residuale della cmu e alla spesso farraginosa burocrazia francese. Ogni cambiamento di status determinava, infatti, un cambiamento del regime di assicurazione. Ad esempio, una donna non lavoratrice che avesse divorziato e poi, dopo qualche mese, avesse trovato un impiego, avrebbe dovuto passare dapprima dal regime di “avente diritto” a quello di beneficiario di cmu e, in un secondo momento, da quello di beneficiario di cmu a quello di affiliato al regime generale di sécurité sociale. Ogni cambiamento di status determinava l’inizio di una lunga procedura burocratica per il passaggio da un regime assicurativo all’altro, durante il quale il soggetto non era coperto da alcuna assicurazione… (segue)



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