Limiti ai requisiti di accreditamento (ex art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i).
T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, 4 aprile 2018, n. 3740
Pres. G. Sapone, Est. A. Storto – L.M. s.r.l. (Avv.ti L. Biamonti, F. Mazzella e N.A. Gallitto) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio (Avv.ra Stato) e Regione Lazio (avv. R. Barone).
Requisiti generali uniformi di accreditamento ex art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 s.m.i – Strutture che erogano prestazioni residenziali e strutture che erogano prestazioni domiciliari – Trattamento uniforme.
Requisiti generali uniformi di accreditamento ex art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 s.m.i – Possibilità di prescrivere uno specifico tipo di contratto con cui regolare i rapporti lavorativi – Non sussiste.
Decreto con cui si impone quale requisito di accreditamento che il personale «deve essere assunto direttamente dalle strutture con rapporto di dipendenza» - E’ illegittimo.
Non si può giustificare in linea astratta alcuna differenza di trattamento, sul piano della previsione degli specifici requisiti di accreditamento, tra le strutture sanitarie che erogano prestazioni residenziali e quelle che erogano invece prestazioni domiciliari, tenuto conto che gli obiettivi di continuità assistenziale, di professionalità e, più in generale, di qualità del servizio vanno egualmente misurati per entrambe sulla base di indicatori, anche organizzativi, che tuttavia prescindono dal tipo di contratto di lavoro prescelto in concreto dagli operatori.
L’art. 8-quater, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 502/1992, tra i criteri generali uniformi per l’accreditamento, prevede quello di «garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato», senza tuttavia menzionare affatto la possibilità di prescrivere anche lo specifico tipo di contratto col quale regolare i rapporti di lavoro (si veda proprio la limitazione alla «dotazione quantitativa» e alla «qualificazione professionale») la cui individuazione rientra, quindi, tra le scelte propriamente datoriali, ovviamente nel rispetto delle norme primarie vigenti.
Il decreto con cui il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per la sanità impone quale ulteriore requisito di accreditamento a tutte le strutture sanitarie che il personale «deve essere assunto direttamente dalle strutture con rapporto di dipendenza», è illegittimo in quanto incide in via imperativa, ma con atto amministrativo, sulla stessa qualificazione del tipo contrattuale e pone un requisito che non trova conforto conforto nel d.lgs. n. 81/2015 (c.d. jobs act).
M.S. e F.A.B.