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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 1132/2018, Attribuzione senza gara del servizio di elisoccorso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Attribuzione senza gara del servizio di elisoccorso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Appalti in sanità

 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1132

Pr. Franco Frattini, Rel. Est. G. Ferrari – Elilombarda s.r.l. (Avv. ti Giovanni Bormioli e Roberto Colagrande) c. Regione Liguria (Avv. to Gabriele Pafundi) ed altri.

Direttiva 2004\18\CE, art. 1, par.8 - Art. 24, commi 1 e 16 bis, d.lgs. n. 139 del 2006, introdotto dall’art. 8, d.l. n. 101 del 2013 - Attività di elisoccorso - Attribuzione del servizio senza gara – Nozione di operatore economico - Dipartimento dei Vigili del fuoco – Non si applica.

 Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2005, n. 139, nel testo ratione temporis applicabile, il Corpo dei vigili del fuoco “al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, e al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore”.

Con una convenzione del 2013 la Regione Liguria ha affidato senza gara al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il servizio di HETMS (Servizi di Emergenza Tecnico Medico con Elicottero). Il servizio di HETMS è finalizzato ad assicurare il tempestivo intervento di soccorso per garantire l’incolumità e la tutela delle funzioni vitali delle persone che, per condizioni sanitarie e/o ambientali, necessitino di un urgente intervento di soccorso tecnico e sanitario. 

Secondo il Consiglio di Stato la scelta di non indire la gara è legittima. Infatti il Corpo dei vigili del fuoco non rientra nel novero degli operatori economici a cui si applica la direttiva n. 2004/18/CE.

Il servizio oggetto di convenzione, quindi, non è un’ attività che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può offrire sul mercato. Di conseguenza, in relazione al suo espletamento, il servizio reso non può essere assoggettato alla disciplina prevista dalla Direttiva 2004\18\CE, art. 1, par.8.

G.C.



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