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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 7248/2018, L'autonoma rilevanza risarcitoria della mancata prestazione del consenso da parte del paziente

L’autonoma rilevanza risarcitoria della mancata prestazione del consenso da parte del paziente

Cassazione civile, sez. III^, 23 marzo 2018, n. 7248

 

Pres. Travaglino, Cons. Di Florio, - P.G., G.A. (avv. Marco Aldo Corsaro) c. Generali Italia s.p.a. (avv.ti Marco Vincenti e Francesco Zuccarello), Fallimento I.C., Casa di Cura (omissis) SDF di D.F. e L., Liguria Assicurazioni s.p.a. nonché da Curatela del Fallimento I. (avv. Giovanni Ingrascì)

 

Consenso informato – Acquisizione da parte del sanitario – Autonomia della prestazione rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico – Autonoma rilevanza dell’eventuale responsabilità per la mancata acquisizione del consenso – Prova  - Anche    attraverso presunzioni e massime di comune esperienza.

 

L’acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente da parte del sanitario rappresenta una prestazione diversa e ulteriore rispetto a quella chirurgica, nonché una autonoma fattispecie in tema di responsabilità per attività medica, da cui possono discendere due tipi di danni: alla salute e da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente medesimo.

 

In forza di ciò possono verificarsi le seguenti situazioni: i) omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa di una condotta colposa del medico e a cui il paziente si sarebbe comunque sottoposto, da cui discende la risarcibilità del solo danno alla salute; ii) omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa di una condotta colposa del medico e a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi, da cui discende la risarcibilità di entrambe le tipologie di danno, alla salute e da lesione del diritto all’autodeterminazione; iii) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute in assenza di una condotta colposa del medico a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi, da cui discende sia il risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, sia del danno alla salute da valutarsi quest’ultimo in relazione al raffronto tra situazione ante e post operatoria e sempre in ragione del rapporto causale con la condotta del medico; iv) omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato un danno alla salute, da cui discende il risarcimento della danno da lesione del diritto all’autodeterminazione solo se il paziente ha subito inaspettate conseguenze senza la consapevolezza di tale rischio, trovandosi impreparato ad affrontarle.

 

Pertanto il giudice è chiamato ad interrogarsi sul corretto adempimento dei doveri informativi da parte del medico, ed in particolare se una idonea ed esaustiva informazione del paziente avrebbe determinato la mancata esecuzione dell’intervento da cui poi è derivato lo stato patologico (anche se l’operazione è stata correttamente eseguita) oppure avrebbe consentito al paziente stesso di affrontare il periodo post operatorio con la necessaria consapevolezza in ordine alle sue possibili conseguenze.

Tale danno può formare oggetto di prova offerta dal paziente anche attraverso presunzioni e massime di comune esperienza.

S.M.S.



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