Sulla lesione del diritto ad autodeterminarsi e sui suoi rapporti con la lesione del diritto alla salute
Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2018, n. 9179
Pres. G. Travaglino – Rel. A. Tatangelo - omissis (avv. O. Navarra e C. Acciai) c. Azienda Ospedaliera Universitaria della salute e della scienza di (omissis) (avv.ti F. Scozia e T. Spinelli Giordano), GA.Ma, U.S. Assicurazioni S.p.A.
Consenso informato - Dovere di informare il paziente – Inadempimento – Lesione del diritto ad autodeterminarsi – Insussistenza della lesione del diritto alla salute – Autonomia delle lesioni - Onere probatorio.
La sentenza, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass., 13.02.2015, n. 2854; Cass., 27.11.2015, n. 24220; Cass., 13.10.2017, n. 24074; Cass., 05.07.2017, n. 16503) precisa che la violazione del dovere di informare il paziente può comportare il sostanziarsi di due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
La Cassazione aggiunge che la prova del pregiudizio subito dal paziente per la lesione del diritto di autodeterminazione può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., 05.07.2017, n. 16503; cfr. Cass., 09.02.2010, n. 2847), fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell’operazione.
N.P.