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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 3004/2018, Parto anonimo e diritto di accesso alle informazioni identitarie

Parto anonimo e diritto di accesso alle informazioni identitarie

Diritto accesso e privacy in materia sanitaria

 

Cass. Civ., Sez. VI., ord., 7 febbraio 2018, n. 3004

 

Pres. R. M. Di Virgilio –  Est. A. P. Lamorgese – G.A. c. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino    

Diritto di accesso alla documentazione sanitaria – Diritto alla riservatezza – Parto anonimo – Diritto del figlio dopo la morte della madre di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identità personale della madre – Sussiste

 

Diritto di accesso alla documentazione sanitaria – Diritto alla riservatezza – Parto anonimo – Termine di cui all’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003 – Non opera oltre il limite della vita della madre che ha dichiarato di non voler essere nominata.

 

 

L’ordinanza in rassegna si pone all’interno si un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di c.d. parto anonimo sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa.

Non può, invero, considerarsi operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine, previsto dall'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, di cento anni dalla formazione del documento per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Una soluzione difforme determinerebbe, da un lato, la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto, nonché, dall’altro, l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta.

 

M.S.B.



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