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NUMERO 17 - 12/09/2018

 Divieto di bis in idem e doppio binario sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali

Il tema dei confini applicativi del ne bis in idem, riconosciuto formalmente in pressoché tutte le costituzioni più recenti in quanto principio cardine dello Stato di diritto, è divenuto ultimamente assai discusso in ambito giurisprudenziale, sia a livello interno che sovranazionale, soprattutto a seguito ad alcune importanti pronunce della Corte EDU e della Corte di giustizia UE. Come è noto, il divieto di bis in idem è disciplinato sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare l’art. 4 del protocollo 7, alla CEDU, «Diritto di non essere giudicato o punito due volte» prevede, nei primi due commi, che «1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta». L’art. 50 della CDFUE, «Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato», più stringatamente, prevede che: «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». Il principio del ne bis in idem, quindi, inteso come diritto fondamentale a non essere punito due volte per il medesimo reato né perseguito nuovamente se già giudicato con sentenza penale definitiva, non ha più soltanto una dimensione territoriale interna ma si è esteso al di fuori dei confini nazionali, allargando i suoi effetti nell’ambito dell’Unione europea e nei territori degli Stati del Consiglio d’Europa. Non solo, ma la previsione in entrambe le Carte, sia nella Convenzione europea che nella Carta europea, del divieto di bis in idem, pone un primo rilevante problema: se in forza della clausola di equivalenza (prevista nell’art. 52, par. 3, CDFUE), il principio del ne bis in idem come interpretato dalla Corte di Strasburgo si applichi direttamente negli Stati membri dell’Unione europea. In base alla clausola di equivalenza, infatti, laddove i diritti garantiti dalla Carta europea corrispondano a quelli tutelati nella CEDU, come appunto il divieto di bis in idem «il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione», salvo che «il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa». In tal modo l’acquis della giurisprudenza di Strasburgo «penetra all’interno della Carta attraverso il trasformatore rappresentato dall’art. 52 par. 3- assumendo così la particolare forza vincolante caratteristica del diritto primario dell’Unione», con tutte le implicazioni in tema di diretta applicabilità negli ordinamenti degli Stati membri. E ciò ancor prima che la UE aderisca formalmente alla Convenzione europea. A questo quesito ha, peraltro, risposto recentemente la Corte di giustizia, come vedremo, adita da alcuni giudici italiani. L’altro aspetto problematico concerne il quadro normativo europeo e interno nel quale si inserisce l’art. 50 CDFUE . Tale quadro normativo inizialmente era caratterizzato, in materia di abusi di mercato, dall’art. 14 della direttiva 6/2003/CE, che imponeva agli Stati membri di adottare sanzioni amministrative “efficaci, proporzionate e dissuasive”, senza però obbligarli a rinunciare alle sanzioni penali. Il sistema del doppio binario poteva quindi continuare a sussistere negli ordinamenti dei singoli Stati dell’Unione, purché alle sanzioni penali fossero affiancate sanzioni amministrative in grado di realizzare le finalità richieste dalla direttiva e garantire così il primato del diritto europeo. In attuazione della direttiva del 2003, il legislatore italiano, con la l. n. 62 del 2005 (legge sulla tutela del risparmio) ha dunque previsto un sistema di doppio binario sanzionatorio in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, caratterizzato per una eccezionale afflittività… (segue)



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