T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 20 luglio 2018, n. 8259
Pres. G. Sapone – Est. P. Marotta – G. C. (Avv. F. Tigano) c. Ministero della Salute, Regione Siciliana – Assessorato Regionale della salute (Avvocatura Generale dello Stato) e altri.
Dirigenza sanitaria – Ammissione all’Elenco Nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN – Possesso del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria – Condizione di ammissione alla selezione ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.lgs. n. 171 del 2016.
L’attuale quadro legislativo delineato dal D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 è chiaro laddove, nell’ottica di formazione di un elenco di soggetti tecnicamente idonei ad assumere il delicato e peculiare ruolo manageriale di direttore generale delle aziende sanitarie , ha imposto quale indefettibile requisito di ammissione: (i) o l’aver conseguito un attestato rilasciato esclusivamente all’esito di appositi e nominati corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (i cui contenuti, metodologia e attestazione devono corrispondere ai parametri da fissare con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; (ii) ovvero l’aver conseguito – alla data di entrata in vigore della nuova disciplina o anche dopo purché i corsi siano iniziati prima – lo specifico attestato di formazione “ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell’art. 3-bis, comma 4, del D.lgs. n. 502 del 1992, laddove peraltro, il riferimento al predetto articolo, nonostante un’imperfetta formulazione letterale e comunque in assenza di ulteriori puntuali riferimenti di legge primaria, esaurisce il novero dei titoli allo scopo rilevanti.
M.S.B.