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NUMERO 21 - 07/11/2018

 Tempo e potere di riesame: l'insofferenza del giudice amministrativo alle 'briglie' del legislatore

Il contributo è volto a verificare, a tre anni dalla riforma c.d. “Madia”, se e in che termini quelle ambizioni di «certezza del diritto» e «tutela dell’affidamento» degli amministrati riposte dal legislatore del 2015 nell’introduzione di un termine massimo di diciotto mesi all’attivabilità del potere amministrativo di riesame, abbiano trovato concretizzazione in sede giurisprudenziale. Evidenziati i tratti essenziali della rinnovata relazione tra tempo e potere di riesame instaurata dalla l. n. 124/2015, l’attenzione è stata portata sull’atteggiamento assunto dai giudici amministrativi dinanzi a detto «barrage temporale». L’indagine ha restituito un cospicuo materiale giurisprudenziale, dalla cui analisi è emersa una marcata insofferenza del giudice amministrativo che si è sin qui manifestata attraverso diverse soluzioni di aggiramento. Queste, da una prospettiva più ampia, sembrano costituire sintomi ulteriori di quella rinnovata tendenza nomopoietica (quando non addirittura nomotetica) dei giudici comuni, e della loro riluttanza ad imboccare la via dell’accesso al Giudice delle leggi... (segue)



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