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NUMERO 24 - 19/12/2018

 Recesso soci di banche popolari: tra legittimità costituzionale e scelte di politica economica

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in ordine all’applicazione dell’art. 1 del d.l. 24 gennaio 2015 n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015 n. 33, con ordinanza del 15 dicembre 2016 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 41, 42, 77 comma 2, 95, 97 e 117 comma 1 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDU, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848). La Corte costituzionale, con sentenza n. 99 del 15 maggio 2018, ha ritenuto non fondate le questioni sollevate, con una corposa pronuncia, dall’articolato contenuto, che tuttavia non appare pienamente condivisibile. Attraverso le norme sottoposte alla Consulta, il Governo (con il successivo avallo del Parlamento) ha inteso adottare misure urgenti per il sistema bancario e degli investimenti, disciplinando - tra l’altro - la riforma delle banche popolari, in conformità agli indirizzi europei, con le finalità di rendere il “sistema bancario competitivo”, “elevare il livello di tutela dei consumatori” e “favorire lo sviluppo dell’economie del Paese”, promuovendo una “maggiore patrimonializzazione delle imprese italiane”. L’art. 1, in particolare, ha apportato alcune rilevanti modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“Testo Unico Bancario” o “TUB”), e precisamente agli artt. 28 (in tema di banche cooperative), 29 e 31 (aventi ad oggetto le banche popolari), nonché 150-bis (disposizioni transitorie e finali in tema di banche cooperative). La disposizione oggetto di sindacato è l’art. 28 TUB, parzialmente applicabile (nella parte in cui tratta del diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso) anche alle banche popolari, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 31 TUB. Ai sensi del novellato art. 28 comma 2-ter TUB, in particolare è previsto che “nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi”. L’art. 29 TUB, a sua volta, prevede che l’attivo delle banche popolari non possa superare 8 miliardi di euro (comma 2-bis) e che le medesime, in ipotesi di superamento, siano tenute ad assumere entro un anno alcune iniziative, tra le quali la trasformazione in società per azioni (comma 2-ter), ai sensi dell’art. 31 TUB… (segue)



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