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Con la sentenza 5 luglio 2018 n. 140 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della Legge della Regione Campania n. 19/2017 ("Art. 2 Linee guida per le misure alternative alla demolizione di immobili abusivi"), volta a consentire la conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei Comuni da destinare ad housing sociale. La norma regionale in parola era stata oggetto di impugnazione del Governo, che ne aveva denunciato l'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. s) e comma 3 della Costituzione (in relazione ai principi fondamentali della legislazione dello Stato, nella materia "governo del territorio"). Secondo la motivazione della pronuncia, le deroghe al principio della demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune (in applicazione del disposto dell'art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001) si fondano su un rapporto di stretta connessione con la regola base di cui contribuiscono a determinare la portata applicativa. Sviluppando il proprio ragionamento secondo tale linea interpretativa, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'art. 2, comma 2, della L.R. Campania n. 19/2017, configuri una lesione al principio fondamentale, desumibile dai commi da 3 a 6 dell'art. 31 del D.P.R. cit., in considerazione del fatto che i Comuni e la Regione Campania "avvalendosi delle linee-guida possono eludere l'obbligo di demolire le opere abusive acquisite al proprio patrimonio". Pertanto, la divaricazione della disciplina regionale dal principio fondamentale statale finisce per sminuire l'efficacia (anche dissuasiva) del regime sanzionatorio dettato dallo Stato e fondato sulla demolizione (recte: eliminazione dal mondo materiale) dell'opera abusiva. Con l'ulteriore conseguenza che l'effettività della sanzione demolitoria risulterebbe "ancora più sminuita nel caso di specie, in cui l'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile abusivo potrebbe consistere nella locazione o nell'alienazione dello stesso all'occupante per necessità, responsabile dell'abuso". Una volta enucleato il principio dell'inderogabilità della sanzione demolitoria dalla norma-principio statale interposta (art. 31, commi 1-6 cit.), la conseguenza non può essere che quella dell'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata. In tale prospettiva, la legislazione regionale non può consentire di locare o alienare gli immobili acquisiti al patrimonio a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emanata ex art. 31 D.P.R. cit. - quale che sia il soggetto destinatario della sanzione (occupante per "necessità" o meno) - perché, in caso contrario, risulterebbe violato il principio (statale) fondamentale della demolizione dell'immobile abusivo e (alternativamente) quello della sua conservazione in via eccezionale, ossia solo quando, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sia uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto all'obbligo di ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistica edilizia, e sempre che la conservazione non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. Tale conclusione è avallata da consolidata giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui "l'urbanistica e l'edilizia vanno ricondotte alla materia 'governo del territorio' di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.", sicché, nella materia de qua, oggetto di legislazione concorrente, spetta allo Stato "fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio"… (segue)
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