Il Consiglio di Stato precisa ancora i margini di discrezionalità del Comune per la definizione della pianta organica delle farmacie
Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2018, n. 6756
Pres. Lipari - Est. Pescatore - Roberto Properzi, titolare della Farmacia n. 22 in Terni (Avv. U. Segarelli) contro Comune di Terni (Avv. P. Gennari), Ministero della Salute ((Avvocatura generale dello Stato). Riforma in parte TAR Umbria, Sez. I, n. 501 del 2016.
Pianta organica farmacie - Competenza comunale - Ampia discrezionalità - Scrutinio Giudice amministrativo - Assicurare equa distribuzione - Accessibilità al servizio zone scarsamente abitate - Valutazione situazione ambientale e viaria - Superamento pareri difformi
Il Consiglio di Stato ritorna sulla pianta organica delle farmacie e su alcuni principi che la regolano. Anzitutto ribadisce che la competenza in questione spetta al Comune e non più alla Regione.
In secondo luogo, ritiene che la realizzazione di un’equa distribuzione sul territorio delle farmacie deve perseguire la “necessità «primaria», prevista dalla norma, di assicurare un’equa distribuzione nel territorio (che implica l'onere di manifestare come si sia arrivati ad un risultato «perequato») coordinata con l'obiettivo «secondario» della garanzia dell'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate”: l’interazione tra questi due obiettivi, come già affermato in alcune sentenze precedenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. 24 gennaio 2018, n. 475 e 22 novembre 2017, n. 5446), deve indurre a considerare che lo scopo della legge “non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire nuove sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la sopravvivenza, ma quello di aumentare l'accessibilità all'assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile”.
Inoltre, nella scelta conclusiva sulla dislocazione territoriale del servizio farmaceutico intervengono ulteriori valutazioni relative “al sistema viario e di mobilità urbana, alle vie e ai mezzi di comunicazione, nonché all’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio e alle correlate situazioni ambientali, topografiche e di distanza reciproche tra le diverse farmacie”.
Si ribadisce, pertanto, l’ampia discrezionalità di cui gode il Comune, censurabile “soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere; non ultima, tra queste, quella della omessa o inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione”. In particolare, il potere di pianificazione non può essere legittimamente esercitato obliterando del tutto di esplicitare i presupposti di fatti e di diritto addotti a sostegno della determinazione assunta e originanti dalla disposizione attributiva del potere.
Infine, viene ribadito che i pareri difformi non necessitano di una singola e analitica confutazione da parte dell’amministrazione procedente, ma che “non può negarsene del tutto l’apporto conoscitivo e valutativo, nella misura in cui esso può refluire sul giudizio di congruenza contenutistica del provvedimento sul quale vengono resi”.
P.C.