È illegittima la scissione del trasferimento della titolarità della farmacia dal trasferimento della relativa azienda commerciale
TAR Veneto, Venezia, 18 giugno 2018, n. 633
Pres. Rovis - Est. Spatuzzi - r.g. n. 2360/2009: L. Bavosa e A. Zonato (avv.ti R. Ruffo, A. Tassetto, A. Roncà) contro ULSS 20 di Verona (avv.ti M. Bertolissi, A. Cattarin, A. Azzini, P. Piva, A.Volpato), Comune di Verona (avv.ti G. Michelon, G. R. Caineri, F. Squadroni), nei confronti di AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali (avv.ti F. Battesini, G. Barzazi), Stefano Angeli (avv.ti G. Pasquini, S. Cavallo, G. Pinello); - r.g. 2361/2009: Federfarma Verona e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona (avv.ti S. Conti, A. Leoni, A. Tassetto) contro ULSS 20 di Verona (avv.ti M. Bertolissi, A. Cattarin, A. Azzini, P. Piva, A.Volpato), Comune di Verona (avv.ti G. Michelon, G. R. Caineri, F. Squadroni), nei confronti di AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali (avv.ti F. Battesini, G. Barzazi), Stefano Angeli (avv.ti G. Pasquini, S. Cavallo, G. Pinello)
Trasferimento della titolarità al Comune – Trasferimento a titolo oneroso – Illegittimità – Trasferimento azienda separatamente dal trasferimento della titolarità – Illegittimità
La vicenda oggetto del giudizio riguarda una farmacia, gestita in via provvisoria dagli eredi - non farmacisti - del defunto titolare, costituti in “Eredi Farmacia Agli Angeli” s.n.c. Due mesi prima della scadenza del periodo di gestione provvisoria, che avrebbe comportato la dichiarazione di “vacanza” della farmacia e, dunque, il passaggio della titolarità al Comune, l’intero capitale della “Eredi Farmacia Agli Angeli” s.n.c. veniva ceduto a titolo oneroso ad AGEC (Azienda Gestione Edifici Comunali), quale Azienda speciale del Comune di Verona che gestisce le farmacie comunali. All’atto di vendita partecipava anche il Comune di Verona assumendo la titolarità della farmacia.
Il TAR, richiamando la disciplina di settore (gli artt. 9 e 12 della l. n. 475 del 1968 e l’art. 7 della l. n. 362 del 1991) ha dichiarato illegittima “l’operazione posta in essere”. In particolare i Giudici hanno affermato, da un lato, che “il trasferimento delle farmacie private [può] avvenire solo a favore di un privato farmacista” e non del Comune; dall’altro, che “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza”. Nel caso di specie, invece, vi è stato un trasferimento al Comune a titolo oneroso della titolarità, che sarebbe andata comunque al Comune in caso di vacanza della sede, e vi è stata un’illegittima scissione tra il trasferimento della titolarità (che è transitata dalla Società al Comune) e il trasferimento dell’azienda commerciale (che è passata dalla Società ad AGEC).
P.C.