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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR TOSCANA, Sentenza n. 1497/2018, Sono illegittime le consultazioni di mercato che affermano a priori l’eventuale idoneità di un operatore economico a partecipare ad una gara pubblica

Sono illegittime le consultazioni di mercato che affermano a priori l’eventuale idoneità di un operatore economico a partecipare ad una gara pubblica

 

Tar Toscana, Sez. III, 16 novembre 2018 n. 1497

 

Pr. Rosaria Trizzino, Rel. Est. P. Grauso – Mesa Italia S.r.l. (Avv. ti Daniela Anselmi, Fabio Colzi e Alessio Anselmi e Renato Caruso) c. ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale  (Avv. to Domenico Iaria).

 

Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature mediche - Consultazioni di mercato - Principio di massima partecipazione e concorrenza -  Prestazioni infungibili - Art. 66 del d.lgs. 50/2016 – Limitazione del confronto concorrenziale – Possibilità – Solo in caso di impossibilità di rivolgersi direttamente al mercato.

 

Il ricorrente è un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature mediche, biomedicali, elettromedicali, scientifiche ed informatiche che impugna la consultazione preliminare di mercato indetta dall’ESTAR. L’amministrazione aggiudicatrice ha escluso alcuni operatori di settore sin dalla fase delle consultazioni di mercato ex art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici adducendo una presunta infungibilità delle prestazioni richieste. Sostiene il ricorrente il contrasto con i principi di massima partecipazione, concorrenza, imparzialità, parità di trattamento poiché ESTAR impedirebbe la partecipazione alla gara a soggetti in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti.

L’art. 66 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, prima dell’avvio di una procedura di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici possano svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto.

Ebbene, secondo il Tar Toscana quale che sia il contenuto del contratto da stipulare, l’adozione di scelte limitative del confronto concorrenziale si giustifica solo se la stazione appaltante dimostra l’impossibilità di rivolgersi indistintamente al mercato. Tale consapevolezza deve manifestarsi all’esito di una consultazione di mercato che non può essere ristretta in partenza ai soli operatori selezionati con criteri che presuppongano come già dimostrata l’infungibilità delle prestazioni richieste.

Pertanto sono illegittime le consultazioni di mercato che affermano a priori l’eventuale idoneità di un operatore economico a partecipare ad una gara pubblica; l’eventuale idoneità deve essere accertata in concreto dalla stazione appaltante sulla base di riscontri sufficientemente attendibili.

G.C.



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