Riorganizzazione della rete territoriale e ospedaliera in favore per i disturbi del neurosviluppo e le patologie neuropsichiatriche.
Corte cost., sent. 15 ottobre 2018, n. 199
Pres. Lattanzi, Est. Cartabia – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Campania (Avv. Massimo Lacatena).
Commissariamento ad acta del sistema sanitario regionale – ruolo della Regione – limitazione a impulso e vigilanza per la Garanzia dei LEA – disposizioni di legge regionale che interferiscono sul mandato commissariale – illegittimità costituzionale.
È illegittima la legge della Regione Campania n. 26 del 2017, recante “Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico”. La Regione è soggetta al piano di rientro del disavanzo sanitario, che ha comportato la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost. e dell’art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159. Le funzioni del Commissario «devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. L’illegittimità costituzionale della legge regionale» per violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. «sussiste anche quando l’interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del Commissario incaricato di attuare il piano di rientro. In costanza di commissariamento, il ruolo della Regione non può consistere in una sovrapposizione legislativa e amministrativa alle funzioni commissariali, ma deve limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale. In questo contesto, la legge regionale che detta previsioni relative alla “riorganizzazione della rete ospedaliera” e alla “riorganizzazione della rete territoriale”, ancorché limitatamente agli interventi relativi ai disturbi del neurosviluppo e alle patologie neuropsichiatriche delle persone in età evolutiva, nonché ai disturbi dello spettro autistico, è illegittima, nella misura in cui interferisce con gli ambiti riservati al Commissario, come indicati dal mandato conferito dal Governo.
P.I.D.