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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 4123/2018, Il criterio della perequazione e razionalizzazione territoriale è volto a fronteggiare gli squilibri territoriali nella distribuzione dei tetti di spesa per macroaree

Il criterio della perequazione e razionalizzazione territoriale è volto a fronteggiare gli squilibri territoriali nella distribuzione dei tetti di spesa per macroaree.

T.A.R. Napoli, sez. I, 21/06/2018, n. 4123

 

Pres. Corciulo, Est. Raiola – Dinastar S.r.l. c. A.S.L. Napoli 1 Centro. 

 

Servizio sanitario nazionale - determinazione della spesa sanitaria - retroattività dell’atto di determinazione della spesa - squilibri territoriali nella distribuzione dei tetti di spesa - macroaree - il criterio di perequazione e razionalizzazione territoriale come correttivo del criterio della spesa storica risponde a canoni di ragionevolezza e di equità sociale.

 

Non sussistono le carenze di istruttoria e motivazione eccepite dalla struttura sanitaria ricorrente - in regime di accreditamento con il SSN - avverso la deliberazione con cui la ASL Napoli 1 centro ha determinato i tetti di spesa per i centri di riabilitazione operanti ex art. 26 ed ex art. 44 L. 833/78 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Si tratta infatti di un provvedimento meramente attuativo di scelte discrezionali compiute a monte dall’organismo commissariale - DCA n. 90 del 7 agosto 2014, avente per oggetto “Definizione per l’esercizio 2014 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26, ex art. 44 e/o alla macroarea della salute mentale e socio-sanitario” - costituenti esplicazione del potere di programmazione della spesa sanitaria e di razionalizzazione delle risorse a livello locale e finalizzate al contenimento complessivo della spesa sanitaria. Neppure è fondata la paventata violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi poiché, secondo il TAR, l’atto di determinazione della spesa non priva gli interessati di punti di riferimento regolatori per lo svolgimento delle loro attività. E’ infatti soltanto dopo l’inizio dell’erogazione del servizio che le strutture accreditate possono aver riguardo all’entità delle somme contemplate per le prestazione dell’anno precedente.

Da ultimo, in via generale, è ragionevole il temperamento del c.d. criterio della spesa storica in presenza di rilevati squilibri territoriali nella distribuzione dei tetti di spesa per macroaree (nel caso di specie quella della riabilitazione) rispetto alla distribuzione territoriale della popolazione residente e tenuto conto del consumo medio di prestazioni sanitarie. In presenza di tali squilibri, è opportuno individuare criteri integrativi rispetto al suddetto criterio storico per la determinazione dei tetti di spesa, al fine di renderli maggiormente aderenti ai fabbisogni di prestazioni sanitarie delle popolazioni residenti in ciascuna ASL.

In tal senso, pertanto, ferma restando l’ampia discrezionalità spettante all’amministrazione in materia di programmazione della spesa sanitaria, insindacabile dal giudice amministrativo se non per vizi macroscopici di illogicità o di arbitrarietà, il criterio di perequazione e razionalizzazione territoriale come correttivo del criterio della spesa storica risponde a canoni di ragionevolezza e di equità sociale nell’erogazione del servizio sanitario, nella misura in cui garantisce l’efficace contenimento della spesa sanitaria sotto il profilo della proporzionata distribuzione territoriale .

 

G.B.



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