L’erogazione per equivalente dei trattamenti per gravi condizioni che l’Amministrazione non è in grado di offrire
Trib. Lav. Velletri, ord. 4 settembre 2018, n. 12794
Est. A.M.T. Gregori – P.F, G.M.V. e P.A.L. (Avv.ti Loredana Mollica Poeta e Filippo Iannucci) c. ASL Roma 6 Albano Laziale
Disturbo dello spettro autistico – Diritto al trattamento individualizzato a carico del SSN – Terapie indispensabili – Discrezionalità – Non sussiste – Mancata erogazione – Spese sostenute dalla famiglia – Diritto al rimborso – Sussiste.
La posizione di diritto alla salute del minore afflitto da disturbo dello spettro autistico è riconducibile all'art. 32 Cost. e ha natura di diritto soggettivo perfetto, difettando in tali casi un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa, il cui esercizio sia suscettibile di determinarne l’affievolimento. In caso di terapie indispensabili ed insostituibili per il trattamento di gravi condizioni, il Giudice ordinario può imporre l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale. Rientra in tali casi il trattamento riabilitativo con metodologica cognitivo comportamentale prescritto a favore dei minori con disturbo dello spettro autistico. Ove il Servizio sanitario nazionale non sia in grado di far fronte né con proprie strutture né con strutture convenzionate a tale prestazione, il Giudice ordinario può imporre all’Amministrazione sanitaria, anche in sede cautelare, di rifondere alla famiglia le spese sostenute per tale terapia.
P.I.D.