La necessaria specializzazione del docente di sostegno per lo studente disabile
Consiglio di Stato, sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 5851
Pr. Sergio Santoro, Rel. Est. F. Mele – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) c. Omissis (Avv. Giovanna Fronte).
Diritto all’istruzione dello studente disabile – obbligatorietà della specializzazione del docente di sostegno per lo studente minorenne non vedente – risarcibilità del pregiudizio per mancato ottenimento dell’insegnante specializzato – pregiudizio all’inclusione scolastica e al necessario apprendimento – ammesso in via presuntiva
Con la sentenza n. 5851/2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul diritto di una minorenne non vedente all’assegnazione di un docente particolarmente specializzato, nonché al risarcimento per il suo mancato ottenimento.
La questione era già stata affrontata da una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto del disabile all’assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato e aveva ordinato al Ministero competente di provvedere con riferimento all’anno accademico 2013/2014 (TAR Calabria, Catanzaro, 6 giugno 2014, n. 880).
La medesima questione era poi tornata dinanzi ai giudici amministrativi con riferimento all’anno accademico 2015/2016, in relazione al quale si era riscontrato un inadempimento del Ministero nell’assegnazione del docente specializzato con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno di tremila euro (TAR Calabria, Catanzaro, 2 febbraio 2016, n. 208).
Avverso tale sentenza il Ministero presentava appello, ma il Consiglio di Stato confermava quanto statuito in primo grado.
In particolare, il Collegio ha rilevato che il docente di sostegno deve essere dotato delle conoscenze tecniche necessarie ad affrontare e gestire l’handicap per il quale è stato chiamato.
Pertanto, nell’ipotesi di minorazione visiva, il docente deve conoscere un apposito “linguaggio”, nonchè le modalità di insegnamento proprie della tipologia di handicap.
Non è quindi sufficiente che detto insegnante sia in possesso di un titolo di specializzazione polivalente senza avere una formazione specifica e una competenza sulle minoranze sensoriali.
D’altra parte, in forza del d.m. 30.9.2011 (“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 13 settembre 2010 n. 249”, reca, nell’allegato A, il “Profilo del docente specializzato”) il docente specializzato deve avere tutta una serie di competenze (tra cui competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali ed intellettive; competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi; competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche) che vanno parametrate sulla tipologia di handicap affinché la tutela del soggetto disabile – in termini di integrazione scolastica e apprendimento – sia effettiva.
Nè – aggiunge il Collegio – la specializzazione delle attività di sostegno può essere esclusa in considerazione del fatto che l’Amministrazione comunale di riferimento abbia messo a disposizione del disabile un esperto con il compito di fornire un’assistenza specialistica di supporto.
L’esistenza di un obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap non esclude infatti che l’attività di sostegno debba svolgersi con docenti muniti di specifica specializzazione, essendo altrimenti pregiudicato il diritto fondamentale all’istruzione del soggetto disabile.
Non a caso, l’articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, dispone che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ... l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.
Il Consiglio di Stato ha così confermato la sentenza di primo grado anche laddove aveva ritenuto dimostrato – in via presuntiva – un pregiudizio risarcibile, dato dalla maggiore difficoltà del minore alla fruizione dell’offerta formativa in assenza dell’insegnante specializzato.
A.G.P