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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Vibo Valentia, Sentenza n. 1299/2018, Nomina dei dirigenti sanitari: si applica la legislazione statale (anche in mancanza di recepimento da parte della Regione)

Nomina dei dirigenti sanitari: si applica la legislazione statale (anche in mancanza di recepimento da parte della Regione)

 

Trib. Lav. Vibo Valentia, sent. 12 luglio 2018, n. 1299

 

Est. I. Nasso – Renda A.M. (Avv.ti Nicola Gasparro e Domenico Crescente) c. ASP Vibo Valentia (Avv. Domenico Colaci). 

 

Distretto sanitario – Struttura complessa – Dirigenza sanitaria – dirigenti medici di strutture complesse – procedimento di selezione – necessaria osservanza della legge statale – illegittimità delle deroghe aziendali – atto di nomina del dirigente – natura privatistica dell’iter selettivo – esercizio dei poteri del datore di lavoro – potestà del giudice di annullare l’atto di nomina – limite del sindacato giudiziale – condanna alla riedizione della selezione – non configurabilità.

 

Ai sensi dell’art. 3-sexies del d. lgs. n. 502 del 1992, come novellato dall’art. 3 del d. lgs. n. 229 del 1999, nonché alla luce della contrattazione collettiva di categoria, il distretto sanitario deve qualificarsi come struttura sanitaria complessa e di tale apparato organizzativo presenta le caratteristiche in punto di funzioni espletate, denominazione del soggetto preposto al suo vertice, suddivisione interna e disponibilità di risorse autonomamente governabili, con insorgenza di responsabilità gestionale a carico del responsabile della struttura. Alla luce di tali qualificazione, non è possibile per l’azienda sanitaria locale derogare alla necessaria osservanza, in occasione della selezione dei direttori di distretto, delle forme apprestate dall’art. 15, comma 7-bis, lett. a) sgg., della l. n. 502 del 1992, come novellata dal d. l. n. 158 del 2012. Tali norme hanno introdotto una marcata procedimentalizzazione dell’agire dell’ente, che deve essere improntato, anche nell’esercizio dei poteri privatistici, ai canoni rivenienti dall’art. 97 Cost., stante l’insopprimibile natura di soggetto pubblico, indubitabilmente ascrivibile all’azienda sanitaria, Conseguentemente, anche in difetto di specifica attuazione da parte del legislatore regionale, sono illegittimi gli atti posti in essere in violazione della legge statale. Tale violazione può essere conosciuta dal giudice ordinario che può pronunciarne l’annullamento. Esorbita dai poteri del giudice, invece, ordinare la riedizione della procedura selettiva, non sussistendo un diritto soggettivo della ricorrente alla riproposizione del suo svolgimento.

P.I.D.



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