
Con l’emanazione del d.lgs. n. 104 del 2017 il Governo ha profondamente riformato la disciplina dei procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e dei connessi procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, novellando la Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006. Si tratta di un intervento legislativo che ha trovato senza dubbio la sua “occasio” nella necessità di dare attuazione all’ultima direttiva europea in materia, la n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (modificativa della direttiva n. 2011/92/UE), ma che, altrettanto innegabilmente, traendo fondamento dalla delega legislativa contenuta negli articoli 1 e 14 della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014), ha inteso affrontare in termini sistematici l’intera disciplina dei procedimenti di VIA, procedendo a una sua revisione complessiva anziché limitarsi al “consueto” mero e formale adeguamento dell’ordinamento interno alla nuova normativa europea. La materia, come è noto, presenta tratti caratteristici assolutamente peculiari e assume rilevanza davvero strategica per il perseguimento di un corretto equilibrio tra tutela dell’ambiente, da un lato, e attività economiche, sviluppo e innovazione, dall’altro. Quanto alla “peculiarità” dei procedimenti di VIA, è sufficiente fare riferimento alla nuova nozione di “valutazione d’impatto ambientale” che ci consegna l’art. 1, par. 2, lett. g), della direttiva n. 2011/92/UE, laddove tale istituto è definito come «un processo comprendente… (segue)
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