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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 241/2018, Graduatorie dei concorsi pubblici banditi dalle ASL regionali: legittima l’estensione della validità da parte delle Autonomie speciali che finanziano integralmente la spesa sanitaria territoriale

Pres. Lattanzi, Est. Sciarra – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Autonoma Valle d’Aosta (Avv. Giovanni Guzzetta).  

Concorsi pubblici – Validità delle graduatorie – Estensione temporale - Regione Valle d’Aosta – Art. 117, comma 3 Cost. – Non è violato.

“Coordinamento della finanza pubblica” – Princìpi fondamentali – Normativa statale - Violazione - Finanziamento della spesa sanitaria regionale – Oneri interamente a carico del bilancio regionale – Norme di coordinamento finanziario – Incompetenza del legislatore statale – Insussistenza – Non fondatezza della questione.

 

Non vìola l’art. 117, comma 3, Cost., in riferimento all’art. 1, comma 1148, della l. n. 205 del 2017, l’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), che proroga di ulteriori dodici mesi l’efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall’Azienda USL della Valle d’Aosta per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e in scadenza nell’anno 2018.

Il comma 1148 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l’esercizio, da parte di amministrazioni pubbliche, della facoltà di assunzione di personale. Tale previsione è espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pone limiti transitori alla facoltà delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni.

La Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 34 della l. n. 724 del 1994, provvede al finanziamento del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci.

Di conseguenza, si applica il principio, fissato nella costante giurisprudenza costituzionale, che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. La mancanza di un titolo statale a dettare, con riguardo alla spesa sanitaria della Regione autonoma Valle d’Aosta, delle norme di coordinamento finanziario esclude che l’art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, possa incidere, in quanto tale, sulla potestà legislativa regionale.

P.I.D.

 

Concorsi pubblici – Validità della graduatorie - Estensione temporale - Regione Autonoma Valle d’Aosta –– Violazione della competenza legislativa statale nella materia “ordinamento civile” – Insussistenza.

Accesso al lavoro pubblico regionale – Organizzazione amministrativa delle Regioni – Competenza legislativa regionale residuale – Non fondatezza della questione.

Non vìola l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., per pretesa invasione della competenza legislativa statale in materia di “ordinamento civile”, l’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), che proroga di ulteriori dodici mesi l’efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall’Azienda USL della Valle d’Aosta per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e in scadenza nell’anno 2018.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, comma 4, Cost.

A tale ambito competenziale devono essere ascritte le norme che, come quella in oggetto, dispiegano la propria efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro e incidono in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive private.

P.I.D.



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