T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 21 gennaio 2019, n. 76 - Pres. Rovis - Est. Rovis
Andrea Marchetto e Maria Cristina Salvi (Avv.ti Bruno Riccardo Nicoloso e Fiorenza Scagliotti) c/ Regione Veneto (Avv.ti Chiara Drago, Cristina Zampieri, Ezio Zanon) e Ulss 7 Pedemontana (Avv. Mario Calgaro)
Farmacia - Concorso straordinario nuove sedi - Assegnazione - Divieto di cessione nei dieci anni precedenti - Cessione da parte di Società di persona - Sussistenza divieto in capo al socio - Decadenza assegnazione
La causa di esclusione dall’assegnazione di farmacia di nuova istituzione per la cessione della titolarità di farmacia nei dieci anni precedenti sussiste anche in capo al socio di Società di persone
I ricorrenti avevano partecipato in forma associata al concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione. Uno dei soci era stato in precedenza socia di una Società di persone, titolare di sede farmaceutica, che aveva ceduto la titolarità nei dieci anni precedenti. La Regione Veneto, in applicazione del Bando e della l. n. 475 del 1968, aveva dichiarato la decadenza dell’assegnazione della nuova sede. Tale decadenza è stata impugnata.
Il TAR ha respinto il ricorso. La sentenza annotata, infatti, pur richiamando la disciplina generale di cui agli artt. 2266 e 2292 cod. civ. relativi alla soggettività societaria della società di persone, “deve essere temperata con le norme che governano i concorsi in subjecta materia, onde non ledere il principio della par condicio”. A giudizio del TAR, infatti, ai sensi della l. n. 362 del 1991, “non è ravvisabile una discrasia fra la titolarità di farmacie esercitate in forma individuale e quella inerente le farmacie esercitate in forma collettiva, la cui direzione compete ad uno dei soci con possibilità di avvicendamento degli stessi”.
Inoltre, rileva che le società di persone sono sfornite di personalità giuridica ed è prevista la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. Di conseguenza “anche per un profilo civilistico non sussistono valide ragioni per discriminare la titolarità di una farmacia operante quale impresa individuale e quella di una farmacia organizzata in impresa collettiva, esercitata nelle forme di società di persone ed in particolare nelle forme di società in nome collettivo, al cui interno deve ritenersi che ciascun socio sia compartecipe alla titolarità dell'esercizio farmaceutico”.
P.C.