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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Giustizia, Sentenza del 06/12/2018, Riconoscimento del titolo professionale 'sanitario' conseguito all'estero, limiti ai controlli dello Stato membro ospitante.

Riconoscimento del titolo professionale “sanitario” conseguito all’estero, limiti ai controlli dello Stato membro ospitante.

 

Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, 6 dicembre 2018, Causa C-675/17

Pres. M. Vilaras, Rel. L. Bay Larsen - Ministero della Salute (Avv.ti G. Palmieri e M. Russo) c. Hannes Preindl, (Avv.ti M. Schullian e C. Senoner).

 

Titoli di formazione conseguiti in altro Stato membro - Riconoscimento automatico -  Direttiva 2005/36 - Formazione a tempo parziale non inferiore a formazione continua a tempo pieno - Possibile la simultanea iscrizione a più formazioni - Livello di formazione – Responsabilità  dello Stato membro che rilascia il titolo - Necessità che siano assicurati i livelli formativi indicati dalla direttiva 2005/36.

La Corte di Giustizia si è pronunciata su due questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato ex art. 267 TFUE. Con la prima il Consiglio di Stato ha chiesto se gli articoli 22 e 24 Direttiva 2005/36 impongono allo Stato membro ospitante (nel caso di specie l’Italia) un riconoscimento automatico del titolo di “odontoiatra” conseguito in altro Stato membro al termine di un corso di formazione concomitante e simultaneo con altro corso di formazione, anche qualora tale modalità si ponga in contrasto con la normativa nazionale, che prescrive una formazione a tempo pieno e fa divieto della contemporanea iscrizione a più corsi di laurea.

La Corte ha affermato che, dal considerando 19 della direttiva 2005/36, emerge la previsione di un sistema di riconoscimento automatico dei titoli di formazione basato sul coordinamento delle condizioni minime di formazione (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Ordre des architectes, C365/13, EU:C:2014:280, punto 20).

Gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 possono autorizzare, per taluni corsi di laurea (tra cui quelli di medica di base e di dentista) una formazione a tempo parziale, sempreché la durata complessiva, il livello e la qualità del percorso di studi non sia inferiore a quello continuo e a tempo pieno. Peraltro nessuna disposizione della citata direttiva osta a che gli Stati membri autorizzino la simultanea iscrizione a più formazioni.

Il riconoscimento dei titoli di formazione, tra cui in particolare il titolo di medico con formazione di base e il titolo di dentista, è automatico e incondizionato nel senso che obbliga gli Stati membri a riconoscere l’equipollenza dei titoli di formazione di cui alla direttiva 2005/36, senza poter esigere dagli interessati il rispetto di condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite da detta direttiva. Siffatto riconoscimento si basa sulla reciproca fiducia degli Stati quanto al carattere sufficiente dei titoli di formazione rilasciati dagli altri Paesi membri, e tale fiducia si fonda, a sua volta, su un sistema di formazione il cui livello è stato fissato di comune accordo (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, TennahDurez, C110/01, EU:C:2003:357, punto 30)

Con la seconda questione il Consiglio ha chiesto alla Corte se l’articolo 21 e l’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 consentano allo Stato membro ospitante di verificare il rispetto della condizione secondo cui la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.

La Corte ha osservato che la responsabilità del pieno rispetto dei requisiti di formazione, tanto qualitativi quanto quantitativi, stabiliti dalla direttiva 2005/36, ricade integralmente sull’autorità competente dello Stato membro che rilascia il titolo di formazione (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, TennahDurez, C110/01, EU:C:2003:357, punto 56). Diversamente, il sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione (ex art. 21 della direttiva 2005/36) sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare il suddetto titolo.

In ogni caso, lo Stato membro ospitante (ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2005/36), ove sussista un dubbio fondato, può solo richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa le condizioni minime di formazione richieste dalla direttiva.

L.P.



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