Il riconoscimento automatico del titolo professionale “sanitario” conseguito all’estero, non può essere negato ove l’altro Stato membro confermi la corrispondenza della formazione seguiti con i requisiti minimi armonizzati.
TAR Lazio sez. III Quater, 29 gennaio 2019, n. 1082
Pres. Sapone, Rel. Traina – E. S. (Avv.ti Sala, Bassanese e Sivieri) c. Ministero della Salute, (Avvocatura Generale dello Stato).
Titoli di formazione conseguiti in altro Stato membro - Riconoscimento - Direttiva 2005/36/CE - Richiesta d’informazioni allo Stato che ha rilasciato il titolo - Legittima - Conformità del percorso formativo ai requisiti minimi della direttiva - Obbligo del riconoscimento automatico - Deroga al principio del riconoscimento automatico - Necessità dell’autorizzazione dalla Commissione U.E.
Il dubbio dello Stato membro ospitante (l’Italia) circa la durata quinquennale del percorso formativo del richiedente il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in un’Università situata in uno Stato membro dell’Unione, legittima la sola richiesta di informazione alle autorità dello Stato membro che ha rilasciato il titolo (ai sensi dell’art. 50, comma 1, Direttiva 2005/36/CE). Una volta ottenuta la conferma da parte dell’autorità che ha rilasciato il titolo della conformità del percorso formativo seguito dal richiedente e il soddisfacimento dei requisiti minimi previsti dalla normativa euro-unitaria, lo Stato ospitante non può rifiutare il riconoscimento automatico del titolo (ex art. 21 par 1 Direttiva 2005/36/CE).
Peraltro la durata quinquennale del percorso formativo è soddisfatta ove, per effetto dell’accreditamento di una precedente formazione, la durata effettiva del corso di studi sostenuto sia limitato a quattro anni, purché tali riconoscimento sia avvenuto sulla base della legislazione dell’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo.
Ogni deroga al riconoscimento automatico dei titoli (di cui all’art. 21 paragrafo Direttiva 2005/36/CE), soprattutto in assenza di una specifica ed eccezionale deroga concessa dalla Commissione U.E (sulla base dei presupposti di cui all’art. 61 par. 1 Direttiva 2005/36/CE), mette in discussione le modalità di rilascio dei titoli formativi di altri Stati membri, che infrangono il sistema della Direttiva del vicendevole riconoscimento dei sistemi formativi, fondato sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri.
L.P.