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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 1516/2019, Nessun riconoscimento del titolo professionale 'sanitario' conseguito all'estero, se la formazione preponderante non è avvenuta nel territorio dell’Unione

Nessun riconoscimento del titolo professionale “sanitario” conseguito all’estero, se la formazione preponderante non è avvenuta nel territorio dell’Unione.

 

TAR Lazio sez. III Quater, 6 febbraio 2019, n. 1516

Pres. Sapone, Rel. Biancofiore – R.G.Z. (Avv.to Liberatore) c. Ministero della Salute, (Avvocatura Generale dello Stato).

 

Titoli di formazione conseguiti in altro Stato membro - Riconoscimento automatico - - Direttiva 2005/36/CE - Titolo conseguito in un’Università dell’Unione - Riconoscimento possibile solo se il titolo di formazione è conforme alle condizioni minime della Direttiva - Formazione avvenuta prevalentemente in Università situata in un paese extra UE - Osta al riconoscimento

Il riconoscimento automatico del titolo di odontoiatra conseguito in un’Università situata in uno Stato membro dell’Unione può essere ottenuto a mente dell’art. 21, paragrafo 1 della Direttiva 2005/36/CE se il titolo di formazione conseguito è conforme alle condizioni minime di formazione di cui all’art. 34 della Direttiva stessa. L’art. 3, lett. c) della stessa Direttiva, nel definire il proprio ambito di applicazione, chiarisce la definizione di “titolo di formazione” ossia “diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità”. La circostanza che il soggetto richiedente il riconoscimento automatico del titolo conseguito all’estero abbia svolto, in via preponderante (quattro anni su cinque), il proprio percorso formativo universitario in un’Università di uno Stato non appartenente all’Unione costituisce motivo ostativo al riconoscimento del titolo, anche se il precedente percorso formativo sia stato riconosciuto dall’Università avente sede nell’Unione che ha rilasciato il titolo.

L.P.



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