Autorizzazione all’esercizio dello studio medico attrezzato per l’esercizio della chirurgia.
TAR Lazio sez. III Quater, 6 febbraio 2019, n. 1517
Pres. Sapone, Rel. Biancofiore – P.C. (Avv.ti Gruner e Dinelli) c. Regione Lazio (Avv.to Barone), Roma Capitale, (Avv.to Patriarca).
Svolgimento di attività chirurgiche in studio medico – Necessità di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria – Completezza della documentazione – Distinzione tra studio medico, studio medico attrezzato per l’esecuzione di prestazioni chirurgiche e ambulatorio – Inibizione dell’attività per incompletezza della documentazione presentata e per cause ostative all’esercizio dell’attività.
Lo svolgimento dell’attività chirurgica in uno studio medico necessita della sola autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, che viene rilasciata dalla competente struttura regionale a fronte della domanda dell’interessato completa di tutta la documentazione prevista dalla disciplina regionale applicabile.
Vanno infatti distinte ai sensi della normativa nazionale (art. 8 ter d.gs. 502/92) e regionale di riferimento (segnatamente nel caso di specie L.R. Lazio 4/2003, sostanzialmente conforme alla norma nazionale) tre diverse ipotesi: a) lo studio medico non attrezzato per la chirurgia, che non necessita di alcuna autorizzazione; b) lo studio medico attrezzato per l’esecuzione di prestazioni chirurgiche, che necessita dell’autorizzazione all’esercizio; c) l’ambulatorio che necessita dell’autorizzazione alla realizzazione prima e dell’autorizzazione all’esercizio dopo (Cds Sez. III 1382/2017).
Una volta perfezionatasi la complessa fattispecie abilitativa “all’esercizio dell’attività” prevista dalla legge (regionale applicabile) si deve ritenere, che il soggetto interessato abbia valido titolo per l’esercizio della struttura di cui è titolare, salvo che non venga riscontrata dalla Regione la non completezza della documentazione presentata con la domanda di autorizzazione ovvero emergano cause ostative all’esercizio dell’attività, che legittima, peraltro, l’esercizio di poteri inibitori nelle more della regolarizzazione dei profili di criticità ( Cds 1382/2017, che richiama Reg. reg. Lazio 26/01/2007 n. 2).
L.P.