Necessità di un nuovo specifico provvedimento di accreditamento in caso di trasformazione dell’attività di una struttura sanitaria.
Cons. Stato, sez. III, sent. 8 gennaio 2019, n. 190
Pres. Lipari, Est. Maiello – Regione Calabria (Avv. Gullo) c. Casa di Cura V.E. s.p.a. (Avv.ti Tigani, Simari), I. System s.r.l. (n.c.) e Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (Avv Lombardo).
Accreditamento delle strutture sanitarie – Trasformazione dell’attività di una struttura sanitaria – Autorizzazione ex art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 – Necessità ma non sufficienza – Nuovo specifico provvedimento di accreditamento collegato alle scelte di programmazione sanitaria e verifica del possesso di requisiti di qualificazione ulteriori – Necessità.
L’accreditamento instaura un rapporto di tipo concessorio e, come tale e a differenza del rapporto autorizzatorio, non è caratterizzato da forme di automatismo tra verifica dei requisiti e conseguente rilascio, essendo l’effetto abilitativo subordinato alla funzionalità della struttura e dell’attività agli indirizzi di programmazione regionale con i quali la Regione definisce il bisogno di assistenza per garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza, pertanto, qualunque trasformazione posta in essere con riguardo all'attività di una struttura sanitaria accreditata è sì soggetta ad autorizzazione ex art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, ma, per essere in grado di incidere sul rapporto amministrativo di accreditamento in corso, è altresì soggetta ad uno specifico, nuovo, provvedimento di accreditamento, che si ricollega a scelte di programmazione sanitaria ed alla verifica del possesso di requisiti di qualificazione "ulteriori" rispetto a quelli richiesti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 8-ter cit.
M. S.