Accertamento del nesso causale attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria
Cassazione civ., sez. III, ord. 26 febbraio 2019, n. 5487
Pres. Frasca R., Cons. Rel. Guizzi S. – G.C., G.S., B.M.A. (Avv.ti Janari e Casucci) c. Azienda Sanitaria Locale (avv. Sarti)
Nesso causale – Accertamento – Riparto dell’onere della prova.
Nesso causale – Esito dell’accertamento – Incertezza della causa del danno o della impossibilità ad adempiere – Ricaduta delle conseguenze sfavorevoli su tutte le parti.
Nesso causale – Accertamento – Ricostruzione non atomistica delle condotte causali – E’ necessaria.
In tema di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, occorre delineare un duplice ciclo causale, uno a monte riguardante l’evento dannoso e l’altro a valle, relativo all’impossibilità di adempiere. Il primo deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo dal debitore/danneggiante.
Se al termine dell’istruttoria resta incerta la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli gravano su tutte le parti in causa.
A tal riguardo, si rilevi come le singole condotte causali non vadano segmentate e ogni singolo episodio deve essere inserito in una sequenza più ampia. Nella ricostruzione del nesso causale non bisogna analizzare solo l’ultimo anello della condotta. In applicazione di tali principi, nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva operato una parcellizzazione dei singoli episodi, senza valutare la complessiva condotta omissiva tenuta dalla struttura sanitaria, ma concentrandosi solo sull’ultimo episodio e ignorando le risultanze peritali: la valutazione unitaria di tali elementi avrebbe dimostrato l’esistenza del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”.
S.M.S.