Limiti all'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2014/24/UE per il servizio di trasporto dei pazienti in ambulanza.
Corte di giust. U.E., sez. III, sent. 21 marzo 2019, C-465/17
Pres. Vilaras, Est. Šváby, Avv. gen. Campos Sánchez-Bordona – Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S c. Stadt Solingen.
Appalti in sanità – Direttiva 2014/24/UE – Applicazione - Esclusione ex art. 10, lett. h) - Servizio di trasporto dei pazienti in ambulanza - Condizioni
La CGUE ha affermato che l’art. 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella deroga da esso prevista all’applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici l’assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, nonché il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l’assistenza prestata a pazienti in un’ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore, a condizione, con riferimento a detto trasporto in ambulanza qualificato, che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto.
G.A.G.