Per i “contratti-ponte” delle Amministrazioni sanitarie è comunque necessario il rispetto delle regole della concorrenza.
TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, sent. 18 marzo 2019, n. 3592
Pres. Savoia, Est. Santini – Beckman Coulter S.r.l. (Avv.ti Curzi e Pagani) c. Azienda Sanitaria Locale di Rieti (Avv. Marcone)
Appalti in sanità – Contratti-ponte – Art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. – Presupposti – Adeguata motivazione dei necessari presupposti – Confronto concorrenziale ex art. 63, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. – Rispetto – Necessità.
In assenza di una apposita clausola di estensione di tipo convenzionale prescritta ab origine dalla disciplina di gara, che avrebbe consentito di escludere la violazione dei principi di concorrenza, e dei presupposti per l’applicazione di una clausola di estensione di tipo legale quale quella di cui all’art. 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, dal momento che un simile ampliamento contrattuale presuppone sia una richiesta di rinegoziazione dei contratti in essere con gli attuali fornitori, sia una successiva ed eventuale rescissione dei medesimi contratti in caso di rifiuto a negoziare, considerato che, alla stregua della circolare MEF 19 febbraio 2016 n. 20518, nelle more delle gare centralizzate le amministrazioni sanitarie possono tra l’altro stipulare “contratti ponte” ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti (procedura negoziata senza pubblicazione del bando), per la corretta applicazione di tale disposizione è comunque necessaria un’adeguata motivazione circa il ricorrere dei necessari presupposti e il sia pur minimo confronto concorrenziale prescritto dal comma 6 dell’art. 63 – cui la circolare MEF sopra richiamata non ha di certo derogato –, che impone il coinvolgimento di almeno altri quattro operatori economici (oppure un più basso numero di soggetti comunque idonei, come prescritto dalla medesima disposizione, ad effettuare la predetta fornitura).
G.A.G.