È legittima l’esclusione dell’offerta che preveda un farmaco “off label” in assenza di prove della sua equivalenza rispetto a quello messo a gara.
TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 12 aprile 2019, n. 554
Pres. Dibello, Est. Di Palma – Medac Pharma S.r.l. (Avv.ti Di Martino e Sirianni) c. Innovapuglia S.p.a. (Avv. Paoletti) e n.c. di Ferring S.p.a. (n.c.).
Appalti in sanità - Fornitura di farmaci - Legge di gara - Specifiche tecniche previste a pena di esclusione - Oggetto dell’appalto - Farmaco utilizzabile per precisa finalità - Offerta di farmaco “off-label” - Incertezza sull’equivalenza dei farmaci - Esclusione – Legittimità
In presenza di specifiche tecniche imposte dalla legge di gara a pena di esclusione concernenti indicazioni terapeutiche specifiche e della chiara circoscrizione dell’oggetto dell’appalto a un farmaco che si presti ad essere specificamente utilizzato per una data finalità, è pienamente legittima l’esclusione di un’offerta che sostanzialmente proponeva l’utilizzazione di un farmaco “off-label” (cioè in condizioni che differiscono da quelle per le quali ne era stata autorizzata l’immissione in commercio in considerazione della sussistenza di favorevoli emergenze scientifiche), in ragione dell’incertezza circa l’equivalenza tra i farmaci.
G.A.G.