In sede di revisione della pianta organica è obbligatorio considerare le farmacie istituite ai sensi dell’art. 104 TULS come farmacie urbane.
Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2019, n. 2302
Pres. Frattini - Est. Ferrari; Farmacia Ziosi (Avv. V. Coppola) contro Comune di Mapello e altri (non costituiti)
Farmacie – Criteri per l’istituzione di nuove sedi – Concorrenza tra criterio demografico e criterio topografico – Revisione pianta organica – Riassorbimento sede istituita con il solo criterio topografico – E’ doverosa – Istituzione nuova sede – E’ illegittima
Il criterio ordinario per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche è il c.d. criterio demografico di cui all’art. 1 della l. n. 475 del 1968, per cui vi deve essere una farmacia ogni 3.300 abitanti. Vi è, inoltre, un criterio ulteriore e speciale, il c.d. criterio topografico, che consente, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del r. d. n. 1265 del 1934 (TULS) e in deroga al criterio demografico, di istituire una farmacia “quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono”, purché vi sia “un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi”.
Il comma 2 del medesimo art. 104 TULS dispone, tra l’altro, che “In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell’art. 380, secondo comma”. Ciò vale, come affermato dalla sentenza qui in commento, per le farmacie urbane e non per quelle rurali.
La sentenza appellata (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 aprile 2013, n. 438) affermava che l’art. 380, comma 2, TULS deve essere letto in coerenza con la ratio della riforma legislativa, nel senso di “permettere” e non “imporre” l’applicazione del meccanismo dell’assorbimento della sede farmaceutica istituita con il c.d. “criterio topografico”.
La sentenza in commento, al contrario, ritiene obbligatorio il riassorbimento della sede farmaceutica istituita con il criterio topografico nella pianta organica comunale. Di talché essa deve essere tenuta in considerazione per verificare l’istituzione di un’ulteriore sede secondo il criterio demografico. A giudizio del Consiglio di Stato non osta a questa conclusione il fatto che la sede farmaceutica “topografica” sia stata istituita per regolarizzare un precedente dispensario farmaceutico stabilito proprio nella medesima frazione.
P.C.