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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2924/2019, Il Consiglio di Stato fa un esplicito riferimento alla presunta liberalizzazione delle farmacie: l'assunto non convince

Il Consiglio di Stato fa un esplicito riferimento alla presunta liberalizzazione delle farmacie: l’assunto non convince

Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2924

Pres. Garofoli - Est. Sestini; Farmacia del Savio (Avv.ti Giordani, Nicoloso e Gandolfi) contro Regione Emilia-Romagna (Avv. Valentini) e Comune di Ravenna (non costituito)

 

Farmacie – Revisione pianta organica – Localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche - Competenza comunale – Ampia discrezionalità – Sussiste – Sindacabilità per manifesta illogicità o gravi ingiustizie.

 

Farmacie – d. l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012 – Asserita tendenza alla liberalizzazione assistenza farmaceutica.

 

Il Comune detiene un’ampia discrezionalità nella revisione della pianta organica delle farmacie e, segnatamente, nella localizzazione delle zone ove ubicare le nuove farmacie. Tale discrezionalità è censurabile dal G.A. solo in caso di “manifeste illogicità o gravi ingiustizie”.

Nella sentenza annotata il Consiglio di Stato non apporta particolari innovazioni alla giurisprudenza amministrativa oramai consolidata che ha riconosciuto ampia discrezionalità al Comune nella revisione della pianta organica delle farmacie e, segnatamente, nella localizzazione delle zone ove ubicare le nuove farmacie: deve essere finalizzata a “favorire ed ampliare l’accesso degli utenti al servizio farmaceutico”, anche per garantire “le esigenze degli abitanti di zone scarsamente popolate e mal collegate”. Tale discrezionalità è censurabile dal G.A. solo in caso di “manifeste illogicità o gravi ingiustizie”.

 

Non è chiaro, invece, il richiamo esplicito alle “recenti tendenze della liberalizzazione del settore delle farmacie” messo in relazione al d. l. n. 1 del 2012 (la sentenza aggiunge anche che il settore si ispirerebbe “attualmente al principio della libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Carta Fondamentale”). Come non è chiara l’affermazione che “tale novella risulta del tutto conforme all’attuale quadro Costituzionale, che attribuisce rilevanza nazionale alla disciplina della concorrenza”. La sentenza annotata, in realtà, non si sofferma ad argomentare le affermazioni segnalate, dal che la difficoltà di una piana interpretazione.

Com’è noto l’art. 11 del d. l. n. 1 del 2012, conv. con modific. in l. n. 27 del 2012, non reca alcuna “liberalizzazione” del settore della dispensazione del farmaco. Esso, infatti, per quel che qui interessa, non ha modificato l’istituto della pianta organica delle farmacie ma ha semplicemente abbassato il quorum necessario (e sufficiente) per poter istituire una nuova sede farmaceutica, portandolo a 3.300 abitanti, imponendo, peraltro, la revisione straordinaria della pianta organica di tutti i Comuni e l’espletamento di un concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi di nuova istituzione. Non si comprende, dunque, dove il G.A. tragga la pretesa liberalizzazione del settore e il collegamento con la concorrenza. Da un lato, infatti, permane la rigida programmazione delle sedi farmaceutiche, che impedisce al singolo farmacista di poter aprire una farmacia al di fuori della pianta organica. Dall’altro, la giurisprudenza costituzionale (cfr., ex multis, sentt. n. 216 del 2014, 255 del 2013, n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n. 295 del 2009, n. 430 del 2007 e n. 87 del 2006), amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, Comm. Spec. ad. 22 dicembre 2017, par. 3 gennaio 2018, n. 69/2018) ed eurounitaria (cfr., ex multis, Sez. IV, 5 dicembre 2013, cause riunite da C-159/12 a C-161/12, Venturini) hanno costantemente collegato l’attività di dispensazione dei farmaci alla tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.): non vi sono ragioni per ritenere superata tale granitica impostazione.

P.C.



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