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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR UMBRIA, Sentenza n. 209/2019, In caso di richiesta di trasferimento della farmacia nell'ambito della propria zona è necessario valutare l'adeguatezza dell’assistenza farmaceutica

In caso di richiesta di trasferimento della farmacia nell’ambito della propria zona è necessario valutare l’adeguatezza dell’assistenza farmaceutica

 

TAR Umbria, Perugia, sez. I, sent. 26 aprile 2019, n. 209

Pres. Potenza - Est. Amovilli; Farmacia Francario s.n.c. di Francario e Vecchi (Avv. De Matteis) contro Comune di Piegaro (Avv.ti Pierini e Moroni)

 

Farmacie – Istanza di trasferimento all’interno della zona – Rispetto della distanza minima – Insufficienza – Verifica di accessibilità e equa distribuzione sul territorio degli esercizi – E’ necessaria.

 

Farmacie – Istanza di trasferimento all’interno della zona – Interesse economico del privato rispetto a quello pubblico all’adeguata accessibilità del servizio – E’ recessivo

 

Farmacie – Istanza di trasferimento all’interno della zona – Acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti – Non è necessaria

 

Anche nell’ambito del trasferimento della farmacia all’interno della zona vengono in gioco valutazioni collegate all’ottimale accesso da parte della comunità locale al servizio pubblico farmaceutico, dal momento che anche tale trasferimento produce in realtà effetti sulla distribuzione territoriale del servizio farmaceutico. Ne discende la necessaria verifica di accessibilità e equa distribuzione sul territorio degli esercizi. La sentenza, inoltre, ribadisce “il principio secondo cui l’interesse economico del privato appare recessivo rispetto a quello pubblico ad una adeguata accessibilità del servizio.

Oggetto della controversia è la legittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Piegaro ha respinto l’istanza della Farmacia Francario al trasferimento dall’attuale sede posta nel centro storico di Castiglion Fosco verso la nuova sede in località Oro, sita comunque all’interno della zona di pertinenza individuata dalla pianta organica.

Com’è noto, l’art. 1, comma 4, della l. n. 475 del 1968 dispone che “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità  sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”. A giudizio del TAR il rispetto della distanza non è di per sé sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento.

La sentenza annotata prende atto che esiste in giurisprudenza un contrasto giurisprudenziale. Un primo orientamento ritiene sufficiente tale criterio: la p.A. dovrebbe verificare solo il rispetto della distanza minima stabilita dalla legge. Un altro orientamento ritiene, invece, che la p.A. deve verificare che siano rispettati i parametri di un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi e di accessibilità al servizio, in modo da non lasciare sfornite porzioni del territorio.

Il TAR ritiene preferibile la seconda tesi. A suo giudizio, infatti, “anche nell’ambito del trasferimento all’interno della sede vengono in gioco valutazioni collegate all’ottimale accesso da parte della comunità locale al servizio pubblico farmaceutico, dal momento che anche il trasferimento nell’ambito della stessa zona produce in realtà effetti sulla distribuzione territoriale del servizio farmaceutico”. La sentenza, inoltre, ribadisce “il principio secondo cui l’interesse economico del privato appare recessivo rispetto a quello pubblico ad una adeguata accessibilità del servizio (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 24 gennaio 2018, n. 475; id. 11 luglio 2018, n. 4231)”, aggiungendo che “Le limitazioni alla libertà di iniziativa economica del farmacista risultano giustificate dal fatto che il titolare gode del “numero chiuso” degli esercizi farmaceutici e di una situazione di quasi monopolio nella zona di cui è titolare”.

La sentenza, inoltre, ritiene non necessaria l’acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti, che sono obbligatori solo in caso di trasferimento della farmacia da una sede a un’altra. Infine, la sentenza, considerando che la farmacia in questione ha “carattere rurale”, sottolinea “la funzione anche sociale della farmacia, posta in località disagiata per garantire l’equa distribuzione del servizio sul territorio (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 10 settembre 2018, n. 5312)”.

P.C.



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