L’assegnazione delle ore di sostegno a un alunno gravemente disabile: onere di motivazione e domande ammissibili in giudizio
TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, sent. 30 aprile 2019, n. 5470
Pres. Sapone, Est. Sapone – Omissis (Avv.ti Miceli, Mendicino e Maresca) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato).
Diritto all’istruzione dello studente gravemente disabile – Numero delle ore di sostegno inferiore al massimo – Motivazione analitica – E’ necessaria.
Diritto all’istruzione dello studente gravemente disabile – Attribuzione immotivata di ore di sostegno inferiori al massimo – Va annullata – Domanda di accertamento del diritto a ottenere il numero massimo di ore di sostegno – E’ inammissibile.
L’amministrazione scolastica può attribuire a un alunno gravemente disabile un numero di ore di sostegno inferiore a quello massimo previsto dalla normativa sulla base di un’“analitica motivazione” che dimostri come tali ore siano concretamente idonee a ovviare all’handicap diagnosticato e ad assicurare una proficua inclusione dell’alunno nella comunità scolastica.
Va quindi annullato, per difetto di motivazione, il provvedimento che ha assegnato all’alunno gravemente disabile un numero di ore di sostegno pari a 22,5 (su 25 totali) senza illustrare le ragioni per le quali dette ore sarebbero in grado di rispondere positivamente all’handicap accertato, nonché a garantire un inserimento efficace dell’alunno disabile nel contesto scolastico. Deve, invece, dichiararsi inammissibile la domanda volta all’accertamento del diritto a ottenere 25 ore di sostegno, giacché la situazione giuridica sottostante è di interesse legittimo e non è tutelabile con un’autonoma azione di accertamento la quale porterebbe il giudice amministrativo a sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di un’attività riservata dalla legge alla sfera discrezionale della stessa.
A.G.P.