Il contributo che intendo offrire nelle pagine che seguono richiede, preliminarmente, un’opzione di metodo e una delimitazione di campo. Nella vera e propria “superfetazione” di riflessioni che il c.d. “caso Cappato” ha generato nella dottrina costituzionalistica e in quella giuspenalistica, tanto prima quanto dopo l’adozione da parte della Corte costituzionale dell’ord. n. 207/2018, accreditando senza dubbio l’idea che il caso in questione e la decisione interlocutoria che il Giudice delle leggi ci ha consegnato si rivelino quasi come una sorta di “palestra ginnica” per l’esercizio dialettico di giuristi giovani e meno giovani nello studio (finanche, talora, un po’ capzioso) delle infinite questioni che vi sono sottese, sarebbe inutilmente pretenzioso l’intendimento di aggiungere, allo stato attuale, anche solo una voce o un’opinione che possa avere l’ardire di offrire spunti originali o, tanto meno, conclusivi sulla vicenda. Non posso fare a meno di ammettere che considero l’ord. n. 207/2018, a dispetto delle molte critiche che ha suscitato, come una delle espressioni più significative e meglio riuscite delle funzioni che spettano a un Giudice costituzionale o a un Giudice supremo al quale sia affidata la tutela e la salvaguardia ultima dei diritti riconosciuti nella Costituzione e degli equilibri costituzionali tra i diversi poteri; in estrema sintesi, una “signora decisione”, nella quale ci si fa carico dell’ordinamento costituzionale nel suo complesso, senza timore di assumere, con il dovuto coraggio e la dovuta prudenza, importanti decisioni – anche sul piano processuale – di gestione dei rapporti con le altre istituzioni e, in specie, del rapporto di delicatissimo equilibrio tra il giudice costituzionale accentrato e il potere politico-legislativo. Vorrei, però, limitarmi a cogliere quello che a me pare lo spirito più autentico dell’incontro di studio al quale oggi siamo stati invitati, ovvero quello di calarsi nell’ottica del collegio di difesa che sarà chiamato a sostenere le ragioni dell’imputato Marco Cappato in vista della prosecuzione della trattazione della causa pendente davanti al Giudice costituzionale, che attualmente è fissata per il 24 settembre prossimo, allo scopo precipuo di fornire ai difensori costituiti tutti gli elementi ritenuti utili per l’espletamento dei compiti che il contraddittorio processuale, scritto e orale, impone loro in funzione della decisione definitiva della Corte. In questa ottica, c’è un dato di contesto di cui occorre necessariamente prendere atto prima di entrare in medias res. Nonostante l’ampiamente argomentato invito che la Corte ha rivolto al Parlamento affinché intervenisse con una disciplina legislativa nella materia coinvolta dal caso in questione (invito che, nell’intento espressamente dichiarato dal Giudice costituzionale, ha costituito la ratio giustificativa specifica del rinvio della causa a data fissa), è ormai assolutamente verosimile che prima della data dell’udienza non solo nessuna nuova legge sarà approvata (ancorché solo in prima lettura da un ramo del Parlamento), ma anche che nessuna delle sei proposte di legge attualmente pendenti presso le due camere – e neppure un qualche testo quodammodo rielaborato – riuscirà ad ottenere il consenso politico necessario almeno per una sua calendarizzazione nei lavori di assemblea. Da questi “fatti” negativi consegue, da un lato, che non si profilano ragioni per ulteriori differimenti della decisione definitiva fondati su quello «spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale» che la Corte ha richiamato nell’ultimo capoverso della motivazione dell’ord. n. 207, dall’altro, che la trattazione della causa che si svolgerà il 24 settembre non potrà che preludere, per l’appunto, alla sua decisione definitiva rebus sic stantibus. Con queste premesse e in un simile contesto, le considerazioni che seguono hanno un duplice obiettivo: inquadrare – da un punto di vista “diagnostico”, il thema decidendum della causa allo stato degli atti (e dei fatti) e provare a comprendere – da un punto di vista “prognostico” – quali decisioni potrebbe (o dovrebbe) assumere la Corte ai fini della definizione del giudizio… (segue)
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