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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Il Commissariamento della sanità regionale. Conflittualità ed approdi recenti anche con riferimento al c.d. decreto Calabria

Ad una prima sommaria valutazione si potrebbe ritenere che il tema dei piani di rientro dai disavanzi della spesa sanitaria e dei (connessi ed eventuali) commissariamenti della sanità regionale sia da includere nell’ambito del tradizionale rapporto fra esigenze finanziarie da una parte e adeguate prestazioni sanitarie dall’altra. Tuttavia, come si dirà appresso, così non pare. È noto che il rapporto sopraindicato si qualifica, o comunque trova una sua possibile sintesi, nell’innovativa categoria dei diritti finanziariamente condizionati, in cui si postula che la maggiore garanzia possibile del diritto (nel caso di specie) alla salute si correli alla «limitatezza delle disponibilità finanziarie» ad essa destinate, giacchè «l’esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario». In sostanza, in forza della nuova categoria indicata le istituzioni pubbliche statali e regionali attributarie delle relative competenze sanitarie sono tenute a ricercare e giustificare in chiave di buon andamento sanitario, un equilibrio fra costi e benefici, evitando che uno dei due elementi del rapporto diventi tiranno rispetto all’altro (alludendosi qui all’oramai celebre passaggio contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 85/2013, sul c.d. caso ILVA). Fra i diversi esempi possibili, quello costituito dal procedimento riguardante l’autorizzazione ad effettuare cure specialistiche all’estero appare emblematico. In tal senso, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ferma restando la libertà dell’utente nella scelta della struttura sanitaria di sua fiducia, le aziende sanitarie devono privilegiare le strutture regionali che offrano quantomeno gli stessi livelli qualitativi e quantitativi di assistenza richiesta dal privato, evitando per questa via il ricorso ad un “turismo” sanitario. Ne consegue che, pur nel rispetto di situazioni connotate da peculiari caratteristiche non solo mediche ma anche psicologiche, l’azienda sanitaria è sempre tenuta ad individuare (in base a parametri espressione di discrezionalità tecnica che involgono una complessiva disamina della situazione del paziente) la struttura sanitaria che erogherà la prestazione secondo la logica del diritto finanziariamente condizionato… (segue)



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