Cassazione civile, Sez. Un., Ordinanza dell’8 ottobre 2019, n. 25101
Pres. Dott. Mammone G. – Rel. Dott. Bisogni G. – Comune di [omissis] (avv. Campione A.) c. C. G.
Piano educativo individualizzato – alunno disabile - ore di sostegno – amministrazione scolastica – potere discrezionale – è assente;
assegnazione del personale docente – conformità al piano individualizzato – amministrazione scolastica – è obbligata;
Alunno disabile – Ore di sostegno - Difformità rispetto al piano individualizzato – Diritto alle pari opportunità – Violazione – Discriminazione indiretta
Il piano educativo individualizzato dell’alunno disabile è elaborato con il concorso di insegnanti e operatori della sanità pubblica, i quali sono gli unici soggetti legittimati a individuare il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno che versa in una situazione di handicap grave. L’amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale idoneo a rimodulare o eliminare, in ragione della scarsità delle risorse, la misura del supporto individuato dal predetto piano.
L’amministrazione scolastica ha il dovere di assicurare all’alunno disabile l’assegnazione del personale docente specializzato, anche in deroga al rapporto insegnate/alunni ove le condizioni di gravità richiedano un sostegno continuativo e più intenso, per rendere possibile la fruizione all’alunno disabile del diritto costituzionalmente protetto all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole.
Il mancato adempimento di tale obbligo da parte dell’amministrazione scolastica lede il diritto del disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, rappresentando una discriminazione indiretta vietata ai sensi della l. 67/2006.
S.M.S