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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 13008/2019, Non sussiste la legittimazione processuale dell'Associazione rappresentativa di interessi collettivi in assenza di omogeneità dell’interesse azionato

Non sussiste la legittimazione processuale dell’Associazione rappresentativa di interessi collettivi in assenza di omogeneità dell’interesse azionato.

Appalti in sanità

Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III^ quater, 13 novembre 2019 n. 13008

Pr. R. Savoia, Rel. Est. P. Marotta – A.N.I.S.A. – Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio (Avv. ti Paolo Caruso e Alberto Rossi ) c. Regione Lazio (Avv. to Fiammetta Fusco) ed altri.

Servizio di vigilanza attiva antincendio - Associazione di Categoria - Mancata omogeneità dell’interesse - Legittimazione Processuale - Non Sussiste

L’A.N.I.S.A. – Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio - ha impugnato la “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di vigilanza attiva antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie della Regione Lazio”. La Regione Lazio eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione attiva.  

Sostiene il Tar Lazio che dalle disposizioni statutarie dell’A.N.I.S.A. emerge che l’Associazione ricorrente è rappresentativa degli interessi delle imprese che svolgono attività di sorveglianza antincendio nei più disparati ambiti (“portuale, aeroportuale, eliportuale, civile”), senza un riferimento esclusivo alle imprese che svolgono attività di sorveglianza antincendio in ambito sanitario. Ne consegue che l’Associazione ricorrente deve ritenersi, nel caso di specie, priva di legittimazione processuale, in quanto la domanda di annullamento della procedura di gara impugnata non risulta connotata dalla omogeneità dell’interesse azionato.

Il ricorso risulta caratterizzato da un potenziale conflitto di interessi, in quanto non tutte le imprese aderenti alla Associazione ricorrente operano in ambito sanitario; l’eventuale accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della procedura di gara impugnata determinerebbe conseguentemente una lesione dell’interesse delle imprese aderenti alla Associazione ricorrente che operano al di fuori dell’ambito sanitario, precludendo ad esse la possibilità di partecipare alla gara stessa.

G.C.



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